Politica e Sanità
19 Luglio 2017Il tribunale di Milano, 4° sezione penale, ha assolto una farmacista rinviata a giudizio per detenzione di farmaci scaduti, ai sensi dell'art. 131 bis del codice penale entrato in vigore nel 2015, che esclude la punibilità per particolare tenuità del fatto. Si tratta di una decisione dei giudici penali presa lo scorso giugno su fatti accaduti nel 2012 quando, durante un'ispezione della Asl, è stata rinvenuta in una farmacia una confezione di collirio (N scaduta pochi mesi prima, stoccato tra i prodotti vendibili. Da qui l'imputazione del reato di detenzione per il commercio colposo di farmaci guasti. Nonostante il riconoscimento del reato, i giudici hanno affermato che sussistono "i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis del codice penale", introdotto dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28.
L'articolo, spiegano i giudici, "mira a garantire il rispetto della proporzionalità della pena e consente di evitare di punire quei fatti, come quello tenuto dall'imputata, che risultino di scarso disvalore e dalla ridotta offensività". «Per la prima volta» spiega a Farmacista33 Stefano Ribolzi, avvocato difensore della farmacista «è stata applicata questa norma, in modo retroattivo visto che è entrata in vigore nel 2015, che introduce la non punibilità di reati in cui si ravvisano elementi come la tenuità dei fatti, la pena entro limiti, l'assenza di precedenti comportamenti scorretti, la debolezza dell'effetto lesivo del bene tutelato che è la salute pubblica e il fatto che il farmaco fosse scaduto da poco tempo. Sono reati, ma non hanno effetti pericolosi e, infatti, andrebbero depenalizzati ma per ora di fatto i titolari e i direttori di farmacia vengono condannati come accaduto non molto tempo fa (Corte di Cassazione Penale 15.01.2015 ha confermato la condanna del titolare per lo stesso reato, ndr.)». Nella sentenza i giudici hanno, infatti, riportato che nei fatti in esame, considerate le modalità della condotta e l'esiguità del pericolo, "risulta integrata la non punibilità". Secondo i giudici, quindi il fatto che in farmacia ci fosse una sola confezione di farmaco scaduto "per altro da poco tempo" dimostra in maniera inequivocabile l'assoluta esiguità del pericolo per il bene tutelato e cioè la salute pubblica". Pertanto, considerata l'esiguità della pena (meno di 3 anni) il comportamento "non abituale, ai sensi di questo articolo, concludono che, ai sensi dell'art 131 bis, l'imputata deve essere assolta poiché non punibile perché il fatto risulta di particolare tenuità". «La decisione dei giudici di Milano» conclude l'avvocato «è un importante precedente giurisprudenziale a cui fare riferimento qualora un farmacista dovesse incappare in un caso del genere». Simona Zazzetta
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