Politica e Sanità
19 Ottobre 2017Alla luce delle diverse interpretazioni della contitolarità di farmacie vinte in due concorsi regionali, Ministero da una parte alcune Regioni dall'altra, e delle diverse pronunce dei Tar sul punteggio per la ruralità, alcuni favorevoli e altri contrari alle istanze dei ricorrenti, è necessario garantire l'applicazione uniforme, su tutto il territorio nazionale, della normativa sulle procedure concorsuali straordinarie. A chiederlo al Ministro della Salute è un'interrogazione che vede tra i primi firmatari i senatori Andrea Mandelli e Luigi D'Ambrosio Lettieri. I senatori hanno ricordato la nota del 23 novembre 2012 (n. 0009007-P) con cui il ministero "ha chiarito che, in caso di partecipazione in forma associata, la titolarità resta congiuntamente in capo ai soci, in deroga alla fattispecie prevista dall'art. 7 della legge n. 362 del 1991 e che quindi gli associati, pur potendo partecipare a due concorsi regionali, in caso di vincita in entrambe le procedure, non potranno acquisire la titolarità o la contitolarità di entrambe le farmacie. A fronte di tale interpretazione - aggiungono - alcune Regioni hanno, al contrario, assegnato la titolarità della farmacia alla società costituita dai concorrenti in forma associata, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 362 del 1991".
Ma intanto, poiché la normativa lo consentiva (l'art. 11 del decreto-legge n. 1 del 2012) alcuni concorrenti hanno partecipato in forma associata in due regioni o province autonome con una diversa compagine associativa e quindi "nelle Regioni che hanno scelto di attribuire la titolarità alle singole persone fisiche, i vincitori non possono acquisire la titolarità o la contitolarità di entrambe le farmacie, in quanto l'accettazione dell'assegnazione della seconda comporta la decadenza dalla prima; viceversa, nelle Regioni che attribuiscono la titolarità della farmacia alla società tale rischio di decadenza non si verifica, poiché i vincitori in forma associata non assumono la qualità di titolari come persone fisiche, ma semplicemente quella di soci". Tali disomogeneità, interpretative ed applicative, sottolinea l'interrogazione "determineranno inevitabilmente l'instaurarsi di numerosi contenziosi". A essere già costellato di contenziosi è invece il capitolo della ruralità scaturiti dall'applicazione dell'art. 9 della legge n. 221 del 1968 che riconosce, ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni, una maggiorazione del 40 per cento, in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di 6,50 punti. "Le numerose e difformi pronunce giurisprudenziali in merito rendono il quadro normativo ancora più confuso e disomogeneo". Con queste premesse, in senatori chiedono di "sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per risolvere le criticità evidenziate, garantendo l'applicazione uniforme, su tutto il territorio nazionale, della normativa sulle procedure concorsuali straordinarie per il conferimento di sedi farmaceutiche". (SZ)
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