Politica e Sanità
25 Ottobre 2017Con 215 voti favorevoli e 114 contrari è stato licenziato alla Camera il Disegno di legge Lorenzin sulla riforma degli Ordini professionali e le sperimentazioni cliniche, che dovrà poi fare un ulteriore passaggio al Senato per un'ultima lettura. Tra i contenuti di interesse delle farmacie c'è l'intervento sul punteggio relativo alla ruralità nel concorso straordinario, mentre, come già anticipato, risulterebbe confermata la soppressione dell'articolo 16, che introduceva disposizioni relative a ereditarietà e esercizio cumulativo della in farmacia delle professioni sanitarie. Secondo quanto trapela, sembra approvato l'emendamento 16.05 Scopelliti, che prevede di aggiungere un articolo (16-bis) relativo alle "Disposizioni in materia di concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche", secondo cui: «Il punteggio massimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 marzo 1994, n. 298 è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221». Si tratta in sostanza di una disposizione che dovrebbe portare chiarezza sul concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche per quanto riguarda il punteggio da assegnare a chi ha svolto la propria attività in farmacie rurali. La direzione di interpretazione è quella che era stata indicata ieri da Davide Faraone, sottosegretario di Stato per la Salute, rispondendo all'interrogazione sollevata nei giorni scorsi in merito alle incertezze generate dai diversi orientamenti dei tribunali amministrativi, che aveva espresso la «ferma intenzione del Dicastero a sostenere l'approvazione di una disposizione normativa di interpretazione autentica in grado di chiarire, senza più alcun dubbio, che debbano valere anche per il concorso straordinario i criteri di attribuzione dei punteggi ed i relativi tetti già fissati con Dpcm 30 marzo 1994, n. 298».
Intanto, come già era emerso nella giornata di martedì, l'articolo 16 è stato soppresso. Tra i contenuti di diretto interesse per i farmacisti titolari, c'era la disposizione che prolungava da 6 a 48 mesi il termine entro il quale gli eredi devono definire la cessione della farmacia in caso di mancanza dei titoli; poi la riscrittura dell'articolo 102 del Tuls, che avrebbe consentito l'esercizio cumulativo in farmacia di altri professionisti della salute, come fisioterapisti e infermieri, a esclusione di quelli abilitati alla prescrizione di farmaci. Infine il comma sulla possibilità di sostituzione del direttore di farmacia con un farmacista iscritto all'albo nel caso in cui il primo avesse raggiunto l'età pensionabile o si fosse verificato uno dei casi «previsti dall'articolo 11 della legge 362/1991».
Nella mattinata di oggi poi è arrivato l'ok anche a una ventina di emendamenti che modificano le regole che disciplinano l'istituzione, la composizione e le regole elettive degli Ordini delle professioni, che avevano suscitato le reazioni anche da parte della Fofi. Tra gli altri contenuti del Ddl, viene poi sostituito il terzo comma dell'articolo 123 del Tuls, prevedendo, per la detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti in farmacia una sanzione amministrativa da 1.500 euro a 3.000 euro, se risulta che per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve può essere esclusa l'intenzione di destinarle al commercio. C'è poi l'articolo 13, che estende al farmacista le pene previste per il reato di commercio di sostanze dopanti dall'art. 9 della legge n. 376 del 2000 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping) prevedendo l'applicabilità della pena della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da 5.164 a 77.468 euro al farmacista che, senza prescrizione medica, dispensi farmaci e sostanze dopanti per finalità diverse da quelle proprie, o da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio.
Francesca Giani
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