Sciopero medici in Veneto, in farmacie di Verona dispensazione senza ricetta in via d’urgenza
Nei due giorni di sciopero dei medici in corso in Veneto, che comporta tra le altre cose, la sospensione di invio delle ricette elettroniche, le farmacie di Verona fanno sapere che stanno garantendo la continuità terapeutica dispensando farmaci non in regime di convezione e senza la prescrizione medica secondo le modalità previste dal Dm 31 marzo 2008. È quanto si apprende da un comunicato di Federfarma Verona che ricorda che, in particolare per le patologie croniche è necessaria la presenza in farmacia di ricette mediche riferite allo stesso paziente nelle quali è prescritto il farmaco richiesto (per gli iniettabili solo insulina), l'esibizione da parte del paziente di un documento rilasciato dall'autorità sanitaria attestante la patologia per la quale è stato indicato il farmaco. Se non è indicato il farmaco, il paziente dovrà firmare la dichiarazione di responsabilità (iniettabili solo insulina). È necessario esibire un documento originale firmato dal medico curante attestante la patologia cronica di cui il paziente è affetto, con indicazione del farmaco utilizzato per il relativo trattamento (iniettabili solo insulina). Oppure esibire una ricetta con validità scaduta da non oltre 30 giorni (il farmacista apporrà un'annotazione sulla ricetta che ne impedisca il riutilizzo e farà firmare la dichiarazione di responsabilità). Vale per questi casi, la conoscenza diretta da parte del farmacista dello stato di salute del paziente e del trattamento n corso (iniettabili solo insulina).
Per le altre patologie è sufficiente che in farmacia sia presente una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia presumere che il paziente sia ancora in trattamento con il medicinale richiesto (per gli iniettabili solo antibiotici monodose) che il paziente possa mostrare una confezione inutilizzabile (danneggiata) con firma della dichiarazione di responsabilità (iniettabili solo antibiotici monodose). Oppure, se si tratta di una prosecuzione della terapia a seguito di dimissione ospedaliera, esibizione della documentazione (sono ammessi iniettabili).
Il sindacato provinciale sottolinea che le situazioni descritte rappresentano «elemento straordinario, non consuetudine operativa, dato che il farmacista non ha facoltà di prescrivere farmaci al paziente bensì necessita della suddetta documentazione medica al fine di garantire comunque al cittadino una buona aderenza alla terapia prescritta» e ricorda che «anticipare farmaci in regime SSN è una pratica illegittima (DPR 371/1998),non un atteggiamento insensibile da parte del farmacista».(SZ)
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