Politica e Sanità
24 Gennaio 2018La legge di Bilancio 2018 ha ampliato il campo di applicazione della norma che agevola le cessioni gratuite di prodotti attuate per fini solidaristici, stabilendo che da tali operazioni non scaturiscono Iva, né imposte sul reddito, se poste in essere nel rispetto di determinate formalità. È quanto riporta un'analisi pubblicata dal Sole24Ore in cui si ricorda che secondo la norma preesistente (art. 1 Dpr n. 441/1997) si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti, tra i quali rientrano le sedi secondarie, stabilimenti, depositi e i mezzi di trasporto nella disponibilità dell'impresa. Questo presupposto viene meno se si dimostra che i beni stessi sono stati distrutti e per poterlo fare la procedura prevede una dettagliata comunicazione dell'intenzione di procedere alla distruzione, da inviare preventivamente agli uffici finanziari territorialmente competenti. Successivamente con la Legge n. 166/2016, sono state introdotte alcune misure tese a favorire il recupero e la donazione di una serie di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. Nella legge di bilancio 2018 (commi 208 e seguenti) è stato esteso il campo di applicazione di questa normativa, che esclude l'applicabilità della suddetta presunzione di cessione, ricomprendendovi espressamente altri prodotti, quali:
· i medicinali;
· gli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la Farmacopea ufficiale non più commercializzati, purché in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie
· i prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona, gli integratori alimentari, i biocidi, i presìdi medico chirurgici, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari;
· altri prodotti che saranno individuati da apposito decreto ministeriale.
I medicinali destinati alla donazione e gli articoli di medicazione sono opportunamente definiti nel provvedimento.
Se la donazione è in favore di enti pubblici o enti privati senza scopo di lucro, riporta la testata finanziaria «i prodotti si considerano distrutti ai fini dell'Iva e, pertanto, a fronte di tali operazioni non scaturisce alcuna imposta a debito; analogamente, ai fini delle imposte sul reddito, non si determina una destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e, di conseguenza, non emerge alcun ricavo tassabile». Chiaramente, va rispettata la procedura: per ciascuna cessione gratuita deve essere emesso un documento di trasporto o documento equipollente, il donatore deve trasmettere all'Amministrazione finanziaria e alla Guardia di Finanza, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese (entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni), sono escluse dall'obbligo di comunicazione le cessioni che, singolarmente considerate, non superano 15.000 euro. L'ente donatario deve rilasciare, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un'apposita dichiarazione contenente gli estremi dei documenti di trasporto (o documenti equipollenti) relativi alle cessioni ricevute, nonché l'impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali. (SZ)
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