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Politica e Sanità

25 Gennaio 2018

Punteggio rurali, Cini: in ddl Lorenzin interpretazione autentica. Attesa pronuncia Cds


Nell'ambito della legge Lorenzin, in attesa di pubblicazione, «si è cercato così di porre fine ai numerosi contenziosi amministrativi, di primo e di secondo grado» tuttavia «il contenzioso non è finito e a breve il Consiglio di Stato dovrà ancora pronunciarsi, probabilmente a legge "Lorenzin" non ancora in vigore». A tornare sul tema è un approfondimento di Maurizio Cini Presidente Asfi che propone una riflessione sugli effetti della nuova norma.

La legge conosciuta come "Lorenzin" è stata approvata definitivamente il 22 dicembre scorso e nella seconda settimana di gennaio 2017 è stata promulgata dal Capo dello Stato Mattarella. Non è però ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale e quindi non è vigente. Entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
In attesa della pubblicazione, una valutazione dell'intero testo permette di definirla una sorta di "legge omnibus". Si passa dalla sperimentazione dei medicinali alle professioni sanitarie, non approvando un emendamento fondamentale che modificava l'art. 102 del TULS per disciplinare in chiave moderna l'esercizio di altre professioni sanitarie nelle farmacie, fino a norme in materia di sanzioni per la detenzione in farmacia di medicinali scaduti ed infine, per completare questo vero puzzle legislativo con una norma di interpretazione autentica del DPCM 298/94 nella parte in cui stabilisce il punteggio massimo attribuibile ai candidati nei concorsi per l'assegnazione di farmacie.
Con questa norma, riportata all'art. 16, si è cercato così di porre fine ai numerosi contenziosi amministrativi, di primo e di secondo grado, che dovrebbero definire una volta per tutte se il punteggio massimo di 35 punti per l'esercizio professionale debba essere considerato comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 9 della legge 221/68 spettante ai farmacisti che hanno esercitato per almeno cinque anni in farmacie rurali. Tutto nasce da una sentenza del Consiglio di Stato con la quale si stabilisce, per il concorso della regione Sardegna del 2009, che la maggiorazione spetta ai candidati anche oltre il punteggio massimo di 35 punti.
Purtroppo il contesto è particolarmente contorto ma si può tranquillamente dire che, con una lettura fredda delle norme, la sentenza sopra citata, oltre a non essere più appellabile ma applicabile anche al concorso straordinario, costituisce un elemento dal quale non si può prescindere. Il legislatore della "Lorenzin" ha creduto di depositare una pietra tombale sul problema andando, ora, ad interpretare una norma di ben ventitré anni fa dopo che la legge 362/91 aveva ridisciplinato il concorso dimenticando l'esistenza della maggiorazione risalente al 1968.
Il contenzioso non è però finito e a breve il Consiglio di Stato dovrà ancora pronunciarsi, probabilmente a legge "Lorenzin" non ancora in vigore. Anche argomentando che dalla lettura del DPR 1275/71 (regolamento di attuazione della legge 475/68) si potrebbe cogliere la volontà originaria del legislatore che aveva istituto la maggiorazione, con la legge 362 del 1991 tutti gli articoli della 475 riguardanti il concorso sono stati abrogati, demandando il potere di disciplinare il concorso al Presidente del Consiglio dei Ministri. Pertanto il regolamento del 1971 non costituisce più elemento regolamentare di articoli scomparsi dall'ordinamento per effetto dell'abrogazione.
Ora il massimo Giudice Amministrativo deve "fotografare" la normativa vigente che mostra la disciplina concorsuale, usata anche nello straordinario, a fianco della quale la legge 221/68 attribuisce una maggiorazione del 40% del punteggio professionale per i rurali, stabilendo anche il tetto della maggiorazione in punti 6,5. Da notare che, a seguito dell'abrogazione del limite di età infraquarantennale per partecipare al concorso straordinario in forma associata, quasi tutte le aggregazioni ha raggiunto il punteggio di 35 punti, vanificando qualsiasi vantaggio per le aggregazioni di rurali. Il testo dell'art. 16 del "Lorenzin" non può quindi essere visto come un colpo di spugna di una norma premiante per i rurali, dimenticata dal legislatore nel 1991 financo dal Capo del Governo nel 1994.

Maurizio Cini
Presidente Asfi

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