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Politica e Sanità

02 Febbraio 2018

Incompatibilità, da Tar Calabria prima sentenza dopo parere CdS


In tema di incompatibilità nell'assegnazione di sedi farmaceutiche del concorso straordinario, dal Tar di Catanzaro arriva una sentenza (214 del 25.01.2018) che si è espressa in particolare sul caso di un farmacista già titolare di sede farmaceutica: la prima di un giudice amministrativo successiva al parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato pubblicato a inizio gennaio, a cui però non si omologa del tutto. Il ricorso contro la Regione era stato presentato da tre farmacisti - che «nel concorso straordinario si sono aggiudicati, in forma associata, la sede farmaceutica di Crotone» -, di cui uno «già titolare di sede farmaceutica rurale», mentre gli altri «dipendenti della farmacia ospedaliera presso l'Azienda ospedaliera di Cosenza».

In particolare, a essere impugnato dai ricorrenti è «il pacchetto di atti regionali» che contengono l'assegnazione delle sedi e le regole di riferimento, di cui viene sostenuta l'illegittimità, «in quanto viene introdotto il principio della "contitolarità individuale" (in violazione dell'art. 7 L. n. 362/91) ed il divieto di possedere quote societarie in associazioni farmaceutiche, per chi è già titolare di altra sede farmaceutica (c.d. divieto di cumulo di due o più autorizzazioni in capo ad una sola persona fisica o ad una singola società)». Ma per il Tar «il ricorso è manifestamente infondato».

Una sentenza che «delude» è il commento di Gustavo Bacigalupo, dello studio Bacigalupo-Lucidi, in un'analisi su Sedivanews: «Il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato» pubblicato a inizio gennaio in risposta ai quesiti interpretativi del Ministero della Salute, e che proprio di incompatibilità si è occupato, viene citato solo tangenzialmente e non «per un'ulteriore disamina del grave problema dell'incompatibilità, fosse pure per concordare con lo stesso circa la piena sopravvivenza alla legge 124/2017 dell'intero sottosistema normativo». Inoltre dei due dipendenti pubblici il Tar non si preoccupa affatto. A ogni modo, un punto controverso è rappresentato dal comma 158 della Legge 124 secondo cui «i soggetti possono controllare, direttamente o indirettamente non più del 20% delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma». Per il Tar, continua l'avvocato, «l'ambito di applicazione del comma 158 va circoscritto alle sole società per azioni, e devono quindi restar "fuori dal campo operativo le persone fisiche e le società di persone titolari di farmacia" [e le srl?], la cui posizione conseguentemente - per il Tar Catanzaro - era ed è tuttora incompatibile con la partecipazione ad una qualunque altra società (di persone o di capitali) titolare di farmacia. Per i giudici calabresi, perciò, tra tutte le figure di titolari di farmacia indicate nel comma 1 dell'art. 7 può legittimamente partecipare a una società di persone o di capitali a sua volta titolare di farmacia soltanto la società per azioni». Una posizione, però, viene osservato, in cui il Tar «non si omologa al parere del Consiglio di stato».

Mentre per l'avvocato, «le due disposizioni, il comma 158 e l'art. 2359 del cod. civ. deputato a connotare e qualificare il controllo esercitato da società nei confronti di società, sembrano convergere decisamente per la piena legittimità della partecipazione di una società (di persone o di capitali) titolare di farmacie ad un'altra società (di persone o di capitali) anch'essa titolare di farmacie. Inoltre» il fatto che il comma 158 faccia riferimento a "soggetti" e non a "società" fa ricomprendere anche i titolari persone fisiche, «essendo d'altra parte difficile spiegare ipotetiche differenziazioni nei ruoli tra titolari-persone fisiche e titolari-società nel (nuovo) sistema farmacia. In definitiva, crediamo che la disposizione di cui al comma 158 postuli di per sé la legittimazione di qualsiasi società titolare di farmacia, e anche del titolare persona fisica, a partecipare a qualsiasi altra società titolare di farmacia». Per altro, conclude l'avvocato, «neppure il Tar di Catanzaro è "riuscito" a dire la sua sulla "contitolarità" o "titolarità pro quota", ritenendo - come si è visto - di respingere il ricorso direttamente per altra via».


Francesca Giani

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