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Politica e Sanità

07 Febbraio 2018

Punteggio rurali, Lombardo: spinta interpretativa da legge Lorenzin, ma Cds chiuderà questione


Pubblicata in Gazzetta, la cosiddetta Legge Lorenzin (n. 3/2018) sarà in vigore dal 15 febbraio e tra le varie norme di interesse per le farmacie c'è anche la misura che riguarda il calcolo del punteggio nel concorso straordinario per chi ha esercitato in farmacie rurali. Una misura che era stata appoggiata in ambiente governativo per cercare di dare un orientamento rispetto ai contenziosi amministrativi, di primo e di secondo grado, in corso. Ma quanto può rappresentare una concreta risposta?
Abbiamo girato la domanda a Quintino Lombardo, avvocato dello studio Cavallaro, Duchi, Lombardo e Associati di Milano, che spiega: «In realtà, la questione potrà dirsi formalmente chiusa solo quando si sarà pronunciato il Consiglio di stato», che a breve dovrebbe esprimersi in merito ai concorsi straordinari di Trentino, Basilicata e Sardegna. «L'articolo 16 della legge Lorenzin, infatti, è intitolato Disposizioni in materia di concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche e stabilisce che "il punteggio massimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 marzo 1994, n. 298 eÌ da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221"». Essendo così formulata, c'è da capire «se si tratta di una norma da applicarsi solo in materia di concorso straordinario». Nel qual caso, «da ciò potrebbe dedursi che per il concorso ordinario resta in vigore la regola opposta - sulla quale pure si è molto discusso - e cioè che la maggiorazione per l'esercizio rurale si somma al punteggio complessivo e supera il tetto massimo di punteggio per l'esercizio professionale, e ciò potrebbe far sorgere un dubbio sulla natura di interpretazione autentica della norma in questione». Il punto è che «di solito le norme interpretazione autentica sono esplicitamente definite tali, altrimenti la loro natura d'interpretazione autentica si deve trarre dalla formulazione della norma, come implicitamente suggerito dalla locuzione "s'intende", ma di solito non è data una norma di interpretazione autentica così costruita, cioè a deroga di una norma più generale». Ma non è tutto: «Detto questo, occorre chiedersi se la nuova norma dovrà necessariamente trovare applicazione anche ai concorsi già conclusi per i quali è pendente contenzioso. Ciò sarebbe scontato, se ci trovassimo di fronte con certezza a una norma d'interpretazione autentica; ma se emergesse qualche dubbio in proposito, ci troveremmo di fronte a una norma che risolve il problema per i concorsi straordinari in itinere ma non per quelli già definiti, visto che per principio generale le norme di legge non sono retroattive, se non esplicitamente definite tali». Insomma, «non c'è dubbio che l'art. 16 costituisce una bella spinta del legislatore verso quell'interpretazione che ha scontentato i farmacisti rurali: è allora molto probabile che i Giudici amministrativi ne tengano conto, ma a rigore di tecnica, almeno per i concorsi regionali già definiti, la discussione potrebbe non essere ancora conclusa».

Francesca Giani

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