Politica e Sanità
15 Marzo 2018Sono operativi da inizio gennaio i nuovi sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalla Legge di Bilancio 2018. Ma chi vi può accedere? Come funzionano? A fare il punto Paola Ferrari, avvocato dell'omonimo studio legale, che spiega: «Per tutto il 2018, a fronte dell'assunzione di un lavoratore fino ai 35 anni non compiuti, il datore di lavoro usufruisce di uno sgravio del 50%, su base annuale, sui contributi previdenziali a proprio carico e versati per il lavoratore stesso. Lo sgravio può essere utilizzato fino a un limite di 3.000 euro annui e per un periodo massimo di 36 mesi. Ma dal 2019 il limite di età sarà ridotto a 30 anni». Lo sgravio è valido per assunzioni a tempo determinato a tutele crescenti e «sono esclusi i contratti di apprendistato e il lavoro domestico, per i quali esistono apposite misure di cui beneficiano le aziende». Le assunzioni, in ogni caso, devono avvenire nel «rispetto del diritto di precedenza ai lavoratori che abbiano manifestato, per iscritto ed entro sei mesi dalla data di cessazione, la volontà di essere riassunti (per esempio da un contratto a termine)» e a patto che «non sia in atto un processo di sospensione dal lavoro connesso a una situazione di crisi». Requisito poi è la «regolarità nei versamenti dei contributi previdenziali e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali».
Sono «esclusi i lavoratori che abbiano già lavorato per il medesimo datore di lavoro in passato con contratto a tempo indeterminato». L'agevolazione contributiva si applica anche nei casi di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Per quanto riguarda il calcolo, «viene effettuato su base mensile e prevede uno sgravio massimo di 250 euro, scontati (attraverso il mod. F24) dal 50% di quanto dovuto per il lavoratore. Questo limite non è previsto, venendo quindi riconosciuto uno sgravio totale al 100%, nel caso in cui il lavoratore assunto abbia svolto, sempre presso il medesimo datore di lavoro e nei sei mesi precedenti, attività di alternanza scuola-lavoro; apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (lavoratore con meno di 30 anni); diploma di istruzione secondaria superiore; apprendistato in alta formazione (lavoratore con meno di 30 anni)». Dallo sgravio «sono esclusi i contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori (Inail)».
Francesca Giani
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