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Politica e Sanità

28 Marzo 2018

Forma societaria, ecco quale scegliere quando componente farmacisti è maggioritaria


Con l'apertura al capitale, la forma societaria che da subito è parsa più indicata, in un settore composto in gran parte da aziende di dimensioni medio piccole, è la società a responsabilità limitata (Srl). Ma se, da un lato, sembra essere una strada praticamente obbligata per le compagini sociali composte in misura prevalente o totalitaria da soggetti investitori anche non farmacisti, tale vestito societario riesce ad adattarsi bene a una farmacia in cui sono preponderanti la proprietà e l'opera del farmacista?

A fare l'analisi Stefano De Carli, commercialista dello Studio Luce di Modena (con una trattazione più approfondita sul n. 6 di Punfoeffe). Diversi sono i vantaggi della Srl e sicuramente, spiega l'esperto, «la limitazione della responsabilità dei soci è un fattore di interesse, soprattutto per quegli esercizi che si trovano o hanno la prospettiva di trovarsi in situazioni di indebitamento» o di «un peggioramento repentino delle proprie condizioni di mercato. Le Srl godono, infatti, di una autonomia patrimoniale in forza della quale i creditori possono rivalersi solo nei confronti della società e non del patrimonio personale dei soci e, qualora dovesse fallire, sarebbe impedito il fallimento personale del socio, che non vedrà coinvolti i propri beni personali dal tracollo finanziario della società, fatti salvi chiaramente i propri eventuali impegni fideiussori nel limite delle somme garantite». Ma, continua, ci sono «alcuni motivi di riflessione» da prendere in considerazione: per esempio una «maggiore complessità nella redazione e condivisione tra i soci delle clausole statutarie nell'atto costitutivo, una tenuta meno agevole della contabilità con una maggiore attenzione ai movimenti finanziari, in particolare per quello che concerne i prelievi utili, l'obbligo di redazione dei libri sociali, dichiarazioni fiscali e redazione del bilancio senz'altro più impegnative», ma anche «il rischio che, nell'eventualità di entrata in vigore della riforma del diritto fallimentare nella versione attualmente proposta, le Srl debbano dotarsi obbligatoriamente di un costoso organo di controllo».
E se per tutti gli aspetti si tratterebbe «in sostanza di un maggior lavoro da affidare al proprio commercialista a fronte di una lievitazione sostenibile della parcella professionale», per l'eventuale «organo di garanzia il discorso è diverso: l'incidenza del costo sarebbe decisamente rilevante, per cui è opportuno sincerarsi dei limiti dimensionali presenti o presumibili futuri per potere prendere una decisione ponderata, anche se al momento le probabilità che la riforma venga accolta con le pesanti innovazioni proposte pare piuttosto remota». Ci sono poi anche aspetti contributivi da considerare, anche perché «l'apporto lavorativo dei soci può essere differenziato», e soprattutto fiscali: punto su cui «si gioca molto l'appetibilità della società di capitali», con una incidenza complessiva della tassazione di circa il «46,58 per cento», senza possibilità di porre in «deduzione gli usuali oneri quali l'Enpaf, o in detrazione costi quali le spese mediche, gli interessi passivi, le ristrutturazioni, eccetera». Va detto, continua l'esperto, che «esiste una via d'uscita rappresentata dalla possibilità, poco utilizzata, offerta alle società "a ristretta base proprietaria" dall'articolo 116 del Testo unico delle imposte sui redditi: le società possono optare per il regime di "trasparenza fiscale", che si concreta in una modalità di tassazione del tutto simile a quello delle società personali, anche se ci sono dei paletti».

Questo mette in luce come, è la conclusione dell'esperto, «con alcuni accorgimenti, anche le farmacie indipendenti potranno beneficiare dei vantaggi della limitazione di responsabilità senza eccessivi aggravi se non quelli di un maggior carico degli adempimenti ricordati. È chiaro comunque che la forma più adeguata in via generale per gestire esercizi con compagine societarie di tipo familiare o comunque consolidata resta quella della società di persone, mentre il quadro statutario e fiscale delineato nel presente intervento potrebbe meglio adattarsi alle ipotesi in cui i soci hanno scarsa conoscenza reciproca, come spesso accade nei gruppi aggiudicatari dei concorsi straordinari, o in casi di acquisizioni di farmacie cui partecipano anche soci solo finanziatori, seppur farmacisti».

Francesca Giani

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