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Politica e Sanità

27 Marzo 2018

Abusivismo, nuove pene più pesanti. Poca chiarezza su interdizione da professione


Con la legge Lorenzin l'esercizio abusivo delle professioni, comprese quelle sanitarie, è punito con pene (reclusione e multa) molto più severe rispetto a prima e ciò impone a titolari o direttori di farmacia di essere ancora più vigili evitando di affidare la dispensazione dei farmaci a persone diverse da quelle iscritte all'albo dei farmacisti, anche perché non è del tutto chiaro se, per chi abbia determinato o diretto l'esercizio abusivo, l'interdizione dalla professione debba essere applicata o meno. A porre il dubbio è un'analisi della nuova normativa proposta dall'avvocato Francesco Cavallaro, dello studio legale Cavallaro-Duchi-Lombardo Osservatorio Iusfarma.

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 3/2018 era prevista la reclusione fino a sei mesi o con la multa da € 103 ad € 516 «cioè con pene che potevano risultare, nei casi meno gravi, decisamente miti, e che venivano applicate tanto ai diretti responsabili quanto a coloro che consentivano o favorivano tale esercizio, come ad esempio al dentista che avesse permesso all'odontotecnico di andare al di là delle sue competenze» commenta l'avvocato. La nuova disposizione "distingue invece tra le due posizioni e prevede: per chi eserciti abusivamente la professione la reclusione da sei mesi a tre anni, e la multa da euro 10.000 a euro 50.000, il sequestro delle attrezzature nonché l'interdizione da uno a tre anni dalla professione da parte dell'Ordine o registro al quale sia eventualmente iscritto; per chi abbia determinato o diretto l'esercizio abusivo della professione la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 15.000 ad euro 75.000». Per questo secondo profilo, l'avvocato sottolinea che «non è prevista la interdizione dalla professione e tale asimmetria suscita perplessità, lasciando aperta la questione se la interdizione debba o non debba essere applicata, dato che in mancanza di una pena chiaramente stabilita (art. 1 del codice penale) nessuna sanzione è applicabile». E ricorda che «l'interdizione da una professione è una pena accessoria che può essere irrogata solamente da un giudice, ed è quindi singolare che ne venga prevista la irrogazione da parte dell'Ordine professionale, tanto più che tra le sanzioni disciplinari che possono venir inflitte dagli ordini (avvertimento, censura, sospensione e radiazione) l'interdizione non è ricompresa; c'è quindi da chiedersi fino a che punto tale previsione legale risulterà effettivamente praticabile». Secondo Cavallaro la questione assume particolare rilievo qualora si consideri che «in base all'art 14 della legge 475/1968 una condanna che comporti l'interdizione dalla professione determina la decadenza dalla titolarità della farmacia». E da qui il consiglio a titolari o direttori delle farmacie di «essere ancora più vigili di prima ed evitare di affidare la dispensazione dei farmaci, con e senza ricetta, a persone diverse da quelle iscritte all'albo dei farmacisti, sia che si tratti di personale non laureato, sia che si tratti di studenti in farmacia, o addirittura di laureati, ma non ancora iscritti all'albo». (SZ)

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