Politica e Sanità
05 Aprile 2018In tema di incompatibilità, la legge Concorrenza ha lasciato alcuni interrogativi aperti, a cui il parere del Consiglio di Stato di gennaio, in parte, ha cercato di rispondere. Ma - stando almeno agli umori all'interno della categoria - c'è la percezione che i farmacisti, rispetto ad altri possibili acquirenti di farmacie, possano, da una lettura complessiva delle normative sul settore, essere penalizzati. Ne abbiamo discusso con Paolo Leopardi, avvocato, che commenta: «Tanti sono i nodi irrisolti e una interpretazione certa e vincolante della Legge può arrivare solo da eventuali decisioni dei Tar e del Consiglio di Stato in sede giurisprudenziale. Allo stato attuale, quindi, si cerca di operare con gli strumenti che si hanno a disposizione». Con il rischio che si possano creare differenze nei vari territori a seconda della lettura che si dà alle incompatibilità: «La sensazione è che al momento Asl, Comuni ma anche gli stessi utenti finali non sanno quale possa essere la strada legittima. Questo rischia di determinare una disomogeneità nelle modalità in cui si sta declinando la Legge, per cui in una Asl o Comune viene permessa una determinata situazione, mentre in altre si applica una visione più restrittiva. Con la conseguenza, però, che tali differenze si possano tradurre anche su un piano concorrenziale». Ma la sensazione, almeno all'interno della categoria, è che oltre che a livello territoriale le disomogeneità siano tra i diversi settori, per cui, in un certo modo, i farmacisti siano penalizzati rispetto ad altri attori che non appartengono alla categoria: «Certamente, per quanto riguarda i farmacisti pesa il fatto che fino alla legge Concorrenza la titolarità era soggetta al requisito dell'iscrizione all'albo e al possesso dell'idoneità all'esercizio farmaceutico. Il sistema di norme che, nel corso del tempo, è andato costruendosi ha, di fatto, sempre avuto quali soggetti interessati: i farmacisti. E la legge Concorrenza non ha chiarito a sufficienza che le misure che valgono per i farmacisti possano estendersi anche a non farmacisti». A questo, si innesta «il problema, altre volte segnalato, del fatto che le incompatibilità ricadono in capo a chi costituisce la società autorizzata all'esercizio farmaceutico, mentre non si estendono in modo esplicito ai soggetti che costituiscano società a loro volta socie delle società autorizzate all'esercizio farmaceutico. E, nei fatti, può succedere che le Asl o chi è deputato al controllo, proceda alla verifica dei requisiti relativi al soggetto da autorizzare, ma non approfondisca il "contenuto" della società, non applichi cioè la verifica "nei vari gradi" di chi partecipa alle società».
C'è poi un'ulteriore complicazione, conclude Leopardi: «Dalla stampa di settore è stato segnalato il caso di una Asl piemontese che ha chiesto chiarimenti all'ufficio legislativo del ministero della Salute a proposito di due casi di farmacisti già soci di una società autorizzata all'esercizio di farmacia che hanno chiesto l'autorizzazione a partecipare a una società titolare di altre farmacie. In questo caso, da quanto si apprende, addirittura la situazione è stata interpretata senza tenere conto dello scenario all'indomani della Legge Bersani del 2006. C'è da augurarsi che la notizia sia frutto di equivoci ed incomprensioni e non debba assistersi a nuove evoluzioni che creino ulteriori problemi in una fase che, come detto, è già abbastanza confusa. I dubbi sono tanti e ancora di più le interpretazioni».
Francesca Giani
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