Politica e Sanità
14 Aprile 2018Con circolare del 10 aprile 2018 Federfarma ricorda che i medicinali stupefacenti non possono essere oggetto di vendita a distanza. Reperita iuvant, recita un noto proverbio latino e quindi non è superfluo ricordare anche le cose più banali e scontate come questa. La stessa circolare, però, interviene anche su di un aspetto che, circa un anno fa, è stato oggetto di contenzioso non ancora risolto.
Mi riferisco alla presenza in Internet di alcuni siti che informavano il cittadino circa le farmacie che erano in grado di allestire determinate preparazioni magistrali, data la insufficiente offerta di attività galenica da parte delle farmacie in generale. Tale scarsa offerta raggiunge poi livelli elevati per la preparazione di formule magistrali a base di cannabis. Sulla base di un'errata interpretazione della portata, e della letterale accezione, di "propaganda pubblicitaria" delle sostanze stupefacenti, vietata dall'art. 84 del DPR 309/90, sono state elevate sanzioni ad una decina di farmacie che comparivano sui siti informativi, per circa ottomila euro ciascuna. I motivi dipendono non solo da scelte delle farmacie ma anche dall'insufficiente offerta della materia prima, sia di produzione nazionale che di importazione.
L'enciclopedia Treccani definisce la "propaganda" come: Azione che tende a influire sull'opinione pubblica, orientando verso determinati comportamenti collettivi, e l'insieme dei mezzi con cui viene svolta.Tutte le altre definizioni esistenti contengono il medesimo concetto di esortazione del pubblico ad un determinato comportamento soprattutto in ambito commerciale.
I divieti di "propaganda pubblicitaria" sono infatti finalizzati ad evitare comportamenti nocivi alla salute pubblica, come quello contenuto nella legge 10 aprile 1962, n. 165 sul divieto di propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo. Se da un lato l'acquisto di tabacchi è pressoché libero - con il solo divieto di vendita ai minori la cui inosservanza è palese - quello dei medicinali stupefacenti, come le preparazioni a base di cannabis, è invece soggetto a prescrizione medica, non ripetibile e con gli ulteriori adempimenti del carico e scarico e della ricettazione secondo la legge 94/98.
Le sanzioni elevate partono infatti dalla falsa considerazione che la cannabis appartenga alla sfera delle sostanze d'abuso (e lo è senz'altro in tutt'altri ambiti) e non a quella dei medicinali. Se infatti è giusto vietare la pubblicità delle sigarette, non lo è altrettanto informare i cittadini, affetti da sindromi espressamente elencate in un decreto ministeriale, che nella tale farmacia è possibile la spedizione di una ricetta magistrale di cannabis. Soprattutto per la esigua offerta da parte delle farmacie, tenuto anche conto che in alcune regioni le ASL ricorrono alle farmacie private non essendo in grado di soddisfare le richieste, addirittura a carico del SSN.
I ricorsi presentati dovranno pertanto fare chiarezza sull'argomento ma, trattandosi di scritti difensivi indirizzati ai Prefetti, probabilmente il contenzioso dovrà spostarsi sulla Magistratura ordinaria, in caso di rigetto e di emissione di ordinanza-ingiunzione, che si dovrà pronunciare sulla natura dell'informazione diffusa dalle farmacie stabilendo se si tratta di "propaganda pubblicitaria" finalizzata alla promozione del consumo oppure a permettere al malato di reperire la farmacia in grado di eseguire la preparazione su ricetta medica.
Maurizio Cini
Presidente Asfi
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