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Politica e Sanità

24 Aprile 2018

Legge 124, correggere tetto del 20%: si applichi a fatturato non a numero di farmacie


La legge 124 sulla concorrenza si inserisce nell'indirizzo di liberalizzazione con cui il legislatore ha rinforzato i profili concorrenziali del comparto, difficile pensare a un'inversione ma è quanto mai necessario lavorare sulla corretta interpretazione in armonia con la Costituzione e su un intervento correttivo sul tetto del 20%: una quantità eccessiva, in contraddizione con la spinta liberalizzatrice, che sfora i limiti posti dall'Antritrust. Un paletto che andrebbe messo sul fatturato e non sul numero delle farmacie. Questa la riflessione emersa in occasione dell'incontro intitolato "Legge 124/2017 e la farmacia. Le mille implicazioni della nuova normativa sulla concorrenza: giuridiche, economiche, commerciali e professionali" a cura di Federfarma e Federfarma Servizi svoltosi nel corso di Cosmofarma 2018.

Sul tema è intervenuto Massimo Luciani, giurista esperto e docente di diritto costituzionale alla "Sapienza" di Roma, che ha sottolineato come «il problema non sia il mercato concorrenziale ma le regole che lo reggono e quanto siano compatibili con la delicata attività di dispensazione del farmaco». Luciani ha rassicurato la categoria che sul fatto che la legge 124 presenti «margini perché si possa riarmonizzare con la Costituzione». Il giurista ha individuato alcuni i canali di intervento e uno di questi è la necessità di lavorare sul tetto del 20% del numero di farmacie fissato a livello regionale o provinciale. «È un valore notevole - ha osservato Luciani - eccessivo nel contesto di una logica liberalizzatrice che non può essere solo uno è solo stimolo alla concorrenza ma deve anche evitare situazioni di monopolio e oligopolio. Il 20% rappresenta una soglia troppo elevata e l'unica soluzione è l'intervento del legislatore che va stimolato». E ha aggiunto: «Io credo che ci si debba muovere mettendo in luce la contraddittorietà intrinseca di aprire alla concorrenza e fissando una soglia così elevata che contraddice l'intenzione di partenza». Dello stesso parere anche Giustino Di Cecco avvocato e docente di diritto commerciale che ha sottolineato come il paletto del 20% del numero delle farmacie sia un unicum e un non senso: «La quota di mercato va fissata sul fatturato non sul numero di farmacie - ha affermato nel suo intervento - Consentire che si proceda all'acquisto del 20% delle farmacie del Lazio, per fare un esempio, selezionando solo quelle di Roma centro significa consentire a un unico operatore di avere il 50-70% del mercato. Anche gli stessi limiti imposti dall'Antitrust che fanno riferimento alla percentuale dominante di un mercato, fissano come limite 495 milioni di euro di fatturato a livello nazionale. Su un mercato di 40 miliardi, 495 milioni è una cifra più bassa del numero del 20% delle farmacie. Quando inizierà la stagione delle acquisizioni è importante che ci sia un interlocutore che segnali all'Antitrust eventuali situazioni di concentrazioni e le associazioni sindacali devono interessarsi a questi aspetti».

Gli altri ambiti in cui secondo Massimo Luciani ci sono margini di intervento, sono «un'interpretazione conforme alla Costituzione e alla logica del servizio farmaceutico», intenzione già presente nel parere del Consiglio di Stato che «ha preso le mosse dalle considerazioni della Corte di Giustizia e della Corte costituzionale: apertura sì ma con determinati paletti». E poi valorizzare quanto previsto dal Dlgs 153/2009, che «apre un ampio spazio in cui la farmacia può costituirsi come centro di prima risoluzione dei problemi del servizio sanitario. Un decreto che non è rimasto lettera morta perché il legislatore ne ha inteso bene l'importanza». E su questi aspetti, il giurista rassicura la categoria: «Nel parere del Consiglio di Stato ci sono passaggi in cui si sottolinea la vocazione pubblicistica della farmacia per quanto le farmacie siano gestite da privati integrano un'organizzazione strumentale di cui il Ssn si avvale per l'esercizio del servizio pubblico. Due le possibili letture. Una sottende il rischio di rendere il farmacista a funzionario che adempie a obbligazioni del Servizio sanitario, rischio che c'è sempre quando si esercita un servizio pubblico. Ma il CdS dice che il farmacista fa un'attività connessa a un valore costituzionale fondamentale che è la salute. In virtù di questa seconda lettura i farmacisti dovrebbero essere tutelati nello svolgimento della loro professione e nell'attività economica perché c'è un aggancio tra la loro attività e la tutela della salute. Il farmacista deve trovare continuamente un saldo aggancio all'art 32 della Costituzione».

Simona Zazzetta

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