Politica e Sanità
07 Maggio 2018I farmacisti hanno il dovere di fare chiarezza sui preparati a base di cannabis ad azione terapeutica, sulle concentrazioni dei principi attivi, sulla dispensazione esclusiva nelle farmacie ospedaliere e di comunità, e ricordando che la Cannabis acquistabile fuori canale farmacia non ha alcun effetto terapeutico definito: non esistono oggi alternative "commerciali" alla terapia. A richiamare nuovamente l'attenzione sul tema è Federfarma Verona per sottolineare il dovere della categoria a «non creare false aspettative o insinuare dubbi nei pazienti veramente bisognosi di cure e nelle loro famiglie che vivono quotidianamente drammi reali e sofferenze ineluttabili». Una prima puntualizzazione, afferma Arianna Capri vicepresidente di Federfarma Verona, va «fatta in merito alla concentrazione (titolo) dei principi attivi quali il Thc (tetraidrocannabinolo) e Cbd (cannabidiolo), presenti in concentrazioni utili all'attività terapeutica solo nei medicinali siano essi di origine industriale che galenici realizzati per singolo paziente in farmacia. Nei prodotti, e sottolineo "prodotti" in quanto medicinali non possono essere, commercializzati in punti vendita di recente apertura, la concentrazione di Thc deve essere per legge inferiore allo 0,6% mentre nei medicinali preparati nelle farmacie la concentrazione è compresa mediamente tra 7 e 22% e la concentrazione di cannabidiolo raggiunge il 10%. Non solo. Il rapporto Thc/Cbd è variabile nelle specie ad uso medicinale, cosicché il medico possa avere facoltà di specificare al farmacista che realizza il medicinale il titolo (composizione in Thc e Cbd) in base all'effetto terapeutico desiderato per il singolo paziente.
È chiaro che le forme commerciali di recente liberalizzazione nulla hanno a che vedere con le varietà botaniche che possono avere effetti terapeutici/curativi, in quanto non presentano alcuna specificità di carattere farmaceutico ad uso medico e si tratta dunque di varietà di Cannabis che non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi relative alle sostanze stupefacenti o psicotrope (DPR 309/90) dispensabili, ribadisco, soltanto dalle farmacie territoriali e ospedaliera». Capri ricorda che nelle farmacie territoriali, «previa presentazione di ricetta medica, all'interno del laboratorio, si allestiscono e quindi si distribuiscono i medicinali galenici a base di cannabis. La prescrizione viene fatta dal medico nei casi in cui riconosca la necessità dell'utilizzo anche in casi non riconducibili alle indicazioni prescrittive sopra menzionate, su consenso informato del paziente. La discrezionalità di accesso alla terapia con medicinali a base di cannabis è quindi di competenza esclusiva del medico che all'atto della prescrizione specifica il titolo in cannabinoidi del medicinale che il farmacista prepara». Infine, precisa che l'attuale scarsa disponibilità di Cannabis terapeutica per l'allestimento dei galenici magistrali «è dovuta a una elevata richiesta prescrittiva rispetto alle disponibilità programmate dal Ministero della Salute, il quale ha recentemente provveduto ad azioni correttive di adeguamento. Tutto ciò al fine di eliminare a livello nazionale le liste di attesa presso le farmacie per accedere ai medicinali a base di Cannabis terapeutica. Come farmacisti, a contatto quotidianamente con i pazienti, siamo consapevoli delle loro difficoltà per la scarsa disponibilità di Cannabis terapeutica ma, nel contesto istituzionale di tutela della salute pubblica che ci compete, ribadiamo con forza che non esistono oggi alternative "commerciali" alla terapia ovvero alternative al medicinale a loro prescritto dal medico, secondo il loro quadro clinico, e preparato in farmacia secondo i criteri di Qualità, Sicurezza ed Efficacia imposti dal Ministero della Salute. Tutto il resto, se proposto come possibile alternativa terapeutica, rientra nella sfera della grave proposta ingannevole». (SZ)
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