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Politica e Sanità

10 Maggio 2018

Responsabilità del direttore e principio di autonomia nel nuovo codice deontologico


Il contesto è quello della legge Concorrenza, con il venir meno della riserva della titolarità al professionista e una conseguente riorganizzazione nella struttura gestionale e proprietaria della farmacia, ma anche il diffondersi della cronicità, con la presa in carico del paziente, aderenza alla terapia e pharmaceutical care. Vanno in queste direzioni alcune delle novità al centro della revisione del Codice deontologico, uscito dall'ultimo Consiglio nazionale della Fofi del 7 maggio. Una revisione che, come scrive Andrea Mandelli, presidente Fofi, nella relazione al Consiglio, era «necessaria».

Il testo «ha tenuto conto dei molti mutamenti intervenuti nella pratica professionale. Il venir meno della riserva della titolarità al professionista ha reso necessaria una più dettagliata articolazione dei principi di autonomia del farmacista nei confronti di considerazioni estranee all'azione secondo scienza e coscienza, ma la stessa articolazione si eÌ resa necessaria anche in considerazione dell'ampliarsi dell'intervento del farmacista nel processo di cura. Di conseguenza, all'articolo 3 si cita esplicitamente la presa in carico del paziente, ma anche l'impegno a perseguire il principio di universalità della tutela della salute che sta alla base del Servizio sanitario nazionale, ma anche della nostra Carta Costituzionale. All'articolo 10, inoltre, accanto al tema della farmacovigilanza eÌ trattato quello del supporto all'aderenza terapeutica. Il disegno culturale che ha guidato questa revisione, dunque, eÌ duplice: raccordare i principi intangibili della deontologia alle mutate condizioni in cui il farmacista si trova a operare - in particolare quello di comunità ma non solo - e dall'altra parte, inserire la nuova frontiera della pratica professionale tra i temi eticamente rilevanti».

Così tra i cambiamenti c'è un riferimento all'articolo 3 alla libertà professionale: al comma c, secondo la riformulazione, il farmacista deve «operare in piena autonomia, libertaÌ, indipendenza e coscienza professionale, conformemente ai principi etici propri dell'essere umano e tenendo sempre presenti i diritti del malato e il rispetto della vita, senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura»; inoltre «d) nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza assicurare, con diligente professionalità, la presa in carico di ogni paziente, senza alcuna discriminazione, e perseguire il principio di universalità del Servizio sanitario nella tutela della salute; promuovere e divulgare trattamenti scientifici validati dalle Autorità competenti e quindi di comprovata efficacia, anche con riferimento alle medicine non convenzionali». Riferimento alle medicine non convenzionali anche all'articolo 6: «1. Il farmacista, nell'ambito delle sue competenze e prerogative professionali, garantisce un'informazione corretta e veritiera finalizzata a evitare che il paziente si sottragga da trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia; Il farmacista si impegna a estendere la propria competenza professionale alle medicine non convenzionali». È stato ampliato poi tutto il capitolo relativo alla farmacovigilanza che diventa: "Farmacovigilanza, aderenza e appropriatezza terapeutica (Art. 10)": «1. Il farmacista concorre alla tutela della salute pubblica attraverso una puntuale osservanza delle norme di farmacovigilanza, provvedendo alla segnalazione di Adr alle autorità competenti. 2. Il farmacista pone in essere ogni utile iniziativa professionale volta ad assicurare l'aderenza alle terapie farmacologiche, contribuendo a garantire un maggiore livello di efficacia delle medesime a tutela della salute del paziente e di un corretto governo della spesa del Servizio sanitario nazionale. 3. Il farmacista collabora con il medico e con le strutture del Servizio sanitario nazionale, al fine di assicurare la migliore appropriatezza terapeutica».

All'Articolo 13 poi è stato introdotto il riferimento alla "Pharmaceutical care e presa in carico del paziente": «1. Il farmacista deve assicurare il rispetto dei principi ispiratori della professione, anche promuovendo la pharmaceutical care e la presa in carico del paziente; 2. Il farmacista assicura che la prestazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale avvenga nel rispetto della normativa vigente e in conformità alle Linee guida approvate dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti». Molte sono le novità ma un intervento importante è avvenuto anche nel Titolo VIII relativo all'Attività professionale nella farmacia, in particolare, per quanto riguarda (Art. 24) l'Organizzazione dell'esercizio della farmacia, dove non viene più fatto riferimento alla imprenditorialità mentre vengono estese le responsabilità: «1. Il direttore eÌ responsabile dell'organizzazione complessiva della farmacia e deve curare, in particolare, che l'esercizio sia organizzato in modo adeguato al ruolo che la farmacia svolge in quanto presidio sociosanitario e centro di servizi sanitari; 2. Il direttore eÌ garante e personalmente responsabile, nell'ambito della farmacia da lui diretta, del rispetto delle disposizioni di legge e di tutte le regole deontologiche vigenti che saranno applicate in maniera uniforme, omogenea e senza distinzioni; 3. Eventuali inosservanze alle previsioni che precedono saranno valutate in sede disciplinare, secondo criteri di omogeneità, par condicio ed uniformità e senza distinzioni in ordine alla proprietà della farmacia. Qualora la proprietà della farmacia non faccia osservare le prescrizioni del Codice Deontologico il farmacista direttore ha il dovere di segnalare l'inosservanza all'Ordine».


Francesca Giani

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