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Politica e Sanità

17 Maggio 2018

Tariffa notturna, diritti addizionali sono detraibili


I diritti addizionali, che spettano al farmacista per i turni notturni o diurni obbligatori, quando la farmacia opera a battenti chiusi o a chiamata, e che sono stati aggiornati dalla nuova Tariffa nazionale, possono essere detratti, come costi accessori, insieme all'importo del farmaco, quando il prodotto acquistato è detraibile.

I diritti addizionali, lo si ricorderà, non sono dovuti dal cittadino durante l'orario liberamente scelto dal titolare di apertura della farmacia e nemmeno per le prescrizioni in regime di Ssn rilasciate dalla guardia medica o dal Pronto soccorso o per le ricette Ssn sulle quali il medico abbia precisato il carattere di urgenza - in questi ultimi casi sono a carico del Ssn. La Tariffa Nazionale in vigore da inizio novembre aveva innalzato il valore dei diritti addizionali portandoli a 7,50 euro (da 3,87) per il turno di notte delle farmacie urbane e rurali non sussidiate e a 10 euro per le rurali sussidiate, mentre, per quanto riguarda il diritto addizionale diurno per le rurali sussidiate, è passato a 4 euro. E sul punto erano state segnalate dalle associazioni dei consumatori difficoltà da parte dei cittadini. Ma in un articolo del Sole 24 ore di ieri viene sottolineato che tale importo è detraibile insieme al costo del farmaco.

Secondo i due esperti che hanno firmato l'approfondimento, Marcello Tarabusi e Giovanni Trombetta, ma come confermano anche altri commercialisti che si occupano del settore, in riferimento alla detraibilità dei costi aggiuntivi, «non esistono disposizioni specifiche, ma la risposta può ricavarsi dai principi. È regola generale che nel costo si comprendano anche gli oneri accessori di diretta imputazione, pertanto quando il documento di spesa ne contiene l'addebito questi vanno conteggiati nell'importo detraibile. L'imposta di bollo sulle ricevute sanitarie è detraibile quale "costo accessorio della prestazione professionale": tale principio è sicuramente estensibile ad altre voci» come per esempio «il diritto addizionale che non è il corrispettivo di un servizio, ma un onere accessorio sugli acquisti fatti in farmacia a battenti chiusi. Come tale» quindi, scrivono i due commercialisti, «è detraibile se lo sono i prodotti acquistati». D'altra parte, continuano, «ricorrono tutti i presupposti elaborati dalla prassi e dalla giurisprudenza anche comunitaria: una prestazione si considera accessoria quando non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire del servizio principale offerto dal prestatore». Per quanto riguardano le regole, «quando le spese accessorie sono riferite a prodotti in parte detraibili e in parte no, si potrà detrarre solo la quota proporzionale alla spesa detraibile». Per quanto riguarda la gestione dello scontrino, «in analogia a quanto previsto per i ticket è sufficiente la dicitura "diritto addizionale" o simili e naturalmente sono ammesse le abbreviazioni, purché comprensibili».

Sempre in tema di detrazioni, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (110 del 14 maggio) il decreto MEF del 27 aprile 2018 riguardante le "Specifiche tecniche e modalità operative del Sistema tessera sanitaria per consentire la compilazione agevolata delle spese sanitarie e veterinarie sul sito dell'Agenzia delle entrate, nonché la consultazione da parte del cittadino dei dati delle proprie spese sanitarie, in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del D. Lgs 175/2014". Una funzione possibile già per i dati dell'anno di imposta 2017, che, attraverso l'interazione con il sistema della tessera sanitaria, possono essere quindi integrati, modificati ed eliminati, ma dall'Agenzia delle Entrate si ricorda che se si accetta il modello senza modifiche non sarà necessario riscontrare le spese una a una, mentre chi procede a integrare la dichiarazione precompilata, dovrà conservare i giustificativi per eventuali controlli.

Francesca Giani

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