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Politica e Sanità

25 Maggio 2018

Vendita farmaci online, no a uso di marketplace, siti intermediari e App. Rischio sanzioni


La vendita di farmaci online è consentita unicamente a soggetti autorizzati, cioè farmacie, e non è consentito l'utilizzo di siti intermediari, piattaforme per l'e-commerce (marketplace), applicazioni smartphone o tablet, funzionali alla gestione online dei processi di acquisto, anche perché sono sistemi che dal prodotto, scelto dall'utente, risalgono a un venditore autorizzato selezionato dal sistema, in contrasto con il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini, (art. 15 della L. n. 475/1968). È questa una delle precisazioni fatte dalla Federazione degli ordini dei farmacisti che ha colto nell'ultima riunione del Consiglio Nazionale Fofi la necessità di "riepilogare la disciplina della vendita on-line dei medicinali per uso umano di cui al D.Lgs. 219/2006". La circolare Fofi ha come riferimento una nota del 2016 della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute (prot. 0025654 del 10.5.2016) in cui viene precisato che "i distributori all'ingrosso di medicinali non possono vendere on line i medicinali.

Il titolare di farmacia in possesso anche dell'autorizzazione alla distribuzione può vendere on line solo i medicinali acquistati dalla farmacia con il codice univoco della stessa e conservati presso il magazzino della farmacia. Il prezzo dei farmaci venduti on line non può essere diverso da quello praticato nella sede fisica della farmacia o della parafarmacia". Sempre dal Ministero la puntualizzazione sul fatto che "che il titolare di farmacia può vendere on line solamente i medicinali di cui sia già in possesso; pertanto, nel caso in cui sia sprovvisto del medicinale richiesto e proceda ad effettuare l'ordine dal distributore, deve prima prendere in carico il medicinale, entrandone nel materiale possesso, e poi spedirlo al cliente".

E, in caso di inosservanza, sono previse "severe sanzioni, anche di carattere penale, per i soggetti responsabili". In particolare, "per i titolari di farmacia e parafarmacia che vendano online i medicinali non soggetti a prescrizione medica, senza aver adempiuto a quanto previsto dalla normativa vigente, l'applicazione della sanzione amministrativa da 51,65 a 516,46 euro". In caso di vendita online i medicinali soggetti a prescrizione medica si rischia "la reclusione sino ad un anno e con la multa da 2.000,00 a 10.000,00 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato". Stessa pena per chi "mette in commercio medicinali per i quali l'autorizzazione non è stata rilasciata o confermata ovvero è stata sospesa o revocata, o medicinali aventi una composizione dichiarata diversa da quella autorizzata. Le pene sono ridotte della metà quando la difformità della composizione dichiarata rispetto a quella autorizzata riguarda esclusivamente gli eccipienti e non ha rilevanza tossicologica".

Infine, chi "fabbrica, distribuisce, importa, esporta, commercia e vende a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione medicinali falsificati, nonché esercita attività di brokeraggio di medicinali falsificati, è punito con la reclusione da 1 a 3 e con la multa da euro 2.600,00 euro 15.600,00, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Infine, i soggetti diversi dai titolari di farmacia e parafarmacia che vendano online i medicinali, sono puniti, ai sensi dell'art. 147, comma 4-ter del D.Lgs. n.219/2006, con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 3.000,00 a 18.000,00 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato". (SZ)

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