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Politica e Sanità

31 Maggio 2018

Soci di capitale, obblighi pensionistici e assicurativi: ecco cosa cambia


Gli impatti della legge concorrenza, che ha aperto il sistema ai capitali e fatto venir meno la riserva della titolarità al farmacista, non sono ancora stati tutti resi evidenti e tra i punti su cui ci si sta interrogando alcuni riguardano anche gli adempimenti relativi alla copertura pensionistica e assicurativa, soprattutto in riferimento ai soci.

Di fronte a società in cui vengono fatti entrare soggetti non farmacisti, cosa cambia? Quali sono gli obblighi verso Enpaf, Inps e Inail? A fare un punto è Chiara Lani, dello studio Bacigalupo Lucidi, che in un articolo su Sedivanews propone un vademecum per orientarsi: «L'apertura ai non farmacisti della partecipazione a società (di persone o di capitali) titolari di farmacie» è la premessa «amplia evidentemente anche il tema dell'inquadramento previdenziale/assistenziale dei soci, secondo che siano soci farmacisti o soci non farmacisti, che svolgano o non svolgano abitualmente e/o continuativamente attività (professionale o non professionale) nella o per la farmacia sociale, e così via». Ne consegue che «i soci-lavoratori di una società titolare di farmacie devono essere iscritti all'Inps (Gestione IVS-Commercianti) se non sono farmacisti iscritti all'albo professionale; non devono essere iscritti all'INPS (dato che per tale attività scontano la contribuzione all'Enpaf) se farmacisti iscritti all'albo». Di contro, «i soci che non prestano attività prevalente a favore della società (c.d. soci "capitalisti") non sono soggetti all'obbligo di iscrizione Inps» purché concorrano due condizioni: devono «specificare in termini non equivoci, nell'atto costitutivo/statuto della società, di non svolgere per o nella farmacia sociale prestazioni lavorative/professionali» e devono «rendere nota» la situazione, indicando la ragione della non iscrivibilità all'Inps, «alle camere di commercio» attraverso il «Notaio». Un adempimento questo che è necessario anche nel caso dei «soci lavoratori quando siano farmacisti iscritti all'Albo: in questo caso, come ragione della loro non iscrivibilità all'Inps, dovrà essere indicato proprio l'assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria (Enpaf)».

Diversa poi è la casistica riguardante i soci amministratori, per i quali il discrimine è se ricevano o meno un compenso per l'attività. In questo caso, infatti, sono tenuti a «iscriversi alla Gestione separata dell'Inps e questo vale per tutti, farmacisti e non farmacisti, dato che tale Gestione riguarda tutte le attività di collaborazione coordinata e continuativa, tra le quali rientra anche l'incarico di amministratore». Un obbligo che diventa particolarmente oneroso per il socio farmacista, per il quale, «l'iscrizione alla Gestione si aggiunge a quella obbligatoria all'Enpaf». Allo stesso modo, «il socio non farmacista che sia anche amministratore» e che riceva un compenso «verrà iscritto all'Inps sia alla Gestione separata e sia alla Gestione IVS Commercianti».

E per l'Inail? «Quanto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, il pagamento del premio è dovuto da tutti i soci che prestino attività professionale/lavorativa per la società, sia iscritti all'Inps che ad altre forme di previdenza obbligatorie. Quindi, attenzione: il contributo va versato anche dai soci farmacisti soggetti all'Enpaf, nonché dai soci-amministratori che non prestino altra attività professionale/lavorativa per la società e/o quando per il loro incarico non sia prevista alcuna retribuzione». Da ultimo, «per completezza di esposizione, ricordiamo che il titolare individuale di farmacia - che anche dopo la legge sulla concorrenza continua ad essere un farmacista idoneo, dunque soggetto all'Enpaf - non deve essere iscritto all'Inail». Tuttavia «niente e nessuno impedendogli di dotarsi di una copertura assicurativa volontaria».

Francesca Giani

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