Politica e Sanità
09 Giugno 2018Se ne parla tanto e inizia a diffondersi soprattutto in realtà di più ampie dimensioni, mentre, nel settore, il welfare aziendale risulta ancora poco esplorato, nonostante la normativa abbia previsto agevolazioni per datore di lavoro e dipendente. Anche perché, fa il punto Stefano De Carli, commercialista dello Studio Luce di Modena, «ci sono limiti che possono essere visti come un freno e manca ancora una cultura in questa direzione». Lo strumento, spiega, «è interessante perché permette di incrementare il valore della cifra che si stanzia in termini di aumento di stipendio. In particolare, per il datore di lavoro il costo sostenuto dall'azienda per un servizio è totalmente deducibile e per il dipendente non è prevista alcuna forma di tassazione sul reddito. Se, per esempio, la cifra su cui ci si accorda è pari a 1000 euro, tale importo è totalmente deducibile lato azienda mentre il dipendente riceverà un servizio corrispondente esattamente a quella cifra, senza vedersi intaccata in alcun modo la busta paga.
Questa è un'agevolazione non da poco, soprattutto se confrontata con i fringe benefit, quale può essere la macchina aziendale o altro bene o servizio che l'impresa mette a disposizione del dipendente, che risulta comunque soggetto a tassazione. Tuttavia, anche da quella che può essere la nostra esperienza, il welfare aziendale è diffuso, per ora, in modo particolare, in realtà di più ampie dimensioni, mentre nel settore è poco esplorato». Un limite «è rappresentato dal fatto che è attivabile, attraverso la contrattazione collettiva o anche la contrattazione aziendale, non per il singolo dipendente ma per "la generalità dei dipendenti o per categorie di dipendenti e ai familiari"». Inoltre, «le possibilità di servizi erogabili, secondo quanto prevede l'art. 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, è ampia e di grande utilità socio-sanitaria, ma va detto che non tutti i dipendenti possono essere interessati. Pensiamo per esempio ai servizi di educazione e istruzione in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa, ai centri estivi e invernali, all'assistenza a familiari anziani o non autosufficienti». Un altro elemento «che può essere visto come un freno è che il welfare è oggetto di un contratto e non può essere di carattere volontario, ma deve essere permanente. In questo senso, può essere visto come più impegnativo rispetto ad altre possibilità, quali le spese ricreative - normate dall'articolo 100 del Tuir - che tuttavia hanno una deducibilità fiscale assai limitata».
Francesca Giani
Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!
POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
28/12/2019
Per contrastare la compravendita illegale di farmaci per uso veterinario il Ministero sta studiando un logo, un bollino di qualità sulla falsa riga di quanto fatto per le farmaciePer...
27/12/2019
La Commissione europea ha approvato upadacitinib (Rinvoq) per il trattamento dell'artrite reumatoide attiva di grado da moderato a severoLa Commissione europea ha approvato upadacitinib (Rinvoq) per...
27/12/2019
Solo il 2% delle farmaciste donne possiede una farmacia nonostante rappresentino il 62% della forza lavoro, è quanto emerge dal sondaggio "Survey of registered pharmacy professionals 2019" del...
A cura di Lara Figini
27/12/2019
Acquistare i farmaci su internet attraverso siti non autorizzati è un fenomeno in continua crescita e l'unica arma per contrastarlo resta l'educazione sanitaria e l'orientamento dei cittadini...
©2024 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Via Spadolini, 7 - 20141 Milano (Italy)