Politica e Sanità
01 Ottobre 2018La quota di sforamento posta a carico delle farmacie stabilita dalla Determinazione Aifa del 3 novembre 2008, avendo come riferimento unicamente il margine teorico di spettanza di queste ultime, non tiene conto che tale margine è fortemente ridotto dagli sconti obbligatori riconosciuti a favore del Ssn e da altre misure di pay back. Sulla base di queste motivazioni, il Tar del Lazio ha accolto il ricorso avanzato da Federfarma nel 2009, e con sentenza del Tar n. 9602/2018, pubblicata il 27 settembre, ha annullato la determinazione Aifa che impone alle farmacie una quota del 26,70% per il ripiano dello sfondamento della spesa farmaceutica territoriale.
Con il ricorso, Federfarma aveva impugnato il provvedimento dell'agenzia, con le relative modalità di ripiano in caso di scostamento dal tetto programmato del 14% della spesa farmaceutica territoriale (fissato nel 2013 all'11,35%). Ripiano che va ripartito tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali. Il sindacato ha contestato il fatto che Aifa abbia considerato, nel determina la quota a carico delle farmacie, considerato come criterio unico ed esclusivo il margine teorico di spettanza (26,70%), senza valutare il dato di realtà della forte riduzione del margine stesso prodotta dagli sconti riconosciuti da parte delle farmacie al Ssn. E i giudici gli hanno dato ragione, come si legge nel dispositivo, considerando "palesemente fondato" il motivo di doglianza in quanto l'Aifa "ha previsto, con la determinazione impugnata, (...) avendo come riferimento unicamente il margine teorico di spettanza di queste ultime (26,70%), fissato dall'art.1, comma 796, della L. n.296/2006, senza tener conto che tale margine si era fortemente ridotto in forza sia della sommatoria degli sconti obbligatori che i farmacisti erano obbligati a praticare a favore del SSN, tra cui quello aggiuntivo previsto dall'accordo del 2008, sia delle precedenti misure di payback".
Da qui l'accoglimento del ricorso, "con assorbimento delle doglianze non esaminate con cui è stata prospettata l'illegittimità della gravata determinazione per l'illegittimità costituzionale sia della normativa che individua i farmacisti tra i soggetti obbligati a contribuire al ripiano dello sforamento della spesa farmaceutica territoriale sia di quella che ricomprende nella spesa farmaceutica territoriale anche l'importo correlato alla distribuzione per conto, relativa agli acquisti di farmaci da parte delle aziende ospedaliere la cui consegna viene effettuata in alcune farmacie convenzionate".
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