Politica e Sanità
02 Novembre 2018Che l'uso del tirocinio extracurriculare per i farmacisti abilitati sia una pratica ancora presente lo dicono le ricerche di farmacisti per stage che ancora si trovano nei vari motori di ricerca o sui social. Una situazione che sembra esserci nonostante l'accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017 di aggiornamento delle linee guida che ha esplicitato il divieto di attivazione di "tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate, per attività tipiche ovvero riservate alla professione". In questo quadro, vale la pena ricostruire quali sono le modalità di applicazione dei vari strumenti, tra cui anche la pratica professionale. I tirocini, si legge in una circolare che Federfarma ha diramato ieri «a seguito di richieste di chiarimento pervenute in ordine alla effettuazione di tirocini e di praticantati in farmacia», possono «essere di due tipi: i cosiddetti tirocini curriculari e quelli extracurriculari». In particolare, i primi «sono quelli previsti in un processo di apprendimento formale svolto all'interno di piani di studio delle università, come è previsto nel percorso universitario degli studenti in Farmacia e Chimica e Tecnologia farmaceutiche, o degli istituti scolastici». Si tratta quindi di strumenti applicabili a studenti.
Altra cosa sono invece i «tirocini extra-curriculari che sono quelli finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in un ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro». Ma attenzione: per questa tipologia «la Conferenza Stato-Regioni nell'Accordo del 25 maggio 2017 ne ha escluso l'attivabilità in favore di "professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione", quali i farmacisti iscritti all'albo». Infine c'è la pratica professionale biennale, uno strumento molto specifico: questa, continua ancora la circolare, «è prevista dall'art. 12 della legge n. 475/68, come modificato dalla legge n. 892/82, quale alternativa al conseguimento dell'idoneità in un concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, requisito necessario per poter acquisire la titolarità ovvero la direzione di una farmacia». A stabilirne contorni e indicazioni è stata, nel corso del tempo, la Fofi e, in particolare, il riferimento è alla circolare del 2012 con la quale aveva approfondito il tema, analizzando «limiti e condizioni per la configurabilità di un rimborso forfetario». Come premessa, è stato «ritenuto non compatibile con il decoro e la dignità professionale una prestazione di lavoro a titolo gratuito, sia pure finalizzata al conseguimento della "pratica professionale", atteso che potrebbe facilmente tradursi, di fatto, in un inammissibile sfruttamento dell'attività del professionista praticante». E in ogni caso, si legge nella circolare Fofi, «la pratica professionale, non configurando un autonomo rapporto di lavoro e non individuando nel praticante una figura professionale, deve necessariamente svolgersi nell'ambito di uno qualsiasi dei rapporti giuridici ammessi dall'ordinamento (lavoro dipendente, lavoro autonomo, impresa familiare, associazione in partecipazione, ecc ). In linea generale, pertanto, non si può negare la liceità della pratica professionale svolta esclusivamente come prestazione di lavoro autonomo libero professionale con la previsione di un rimborso forfetario. In merito, tuttavia, deve considerarsi che, nel caso delle farmacie, il praticante eÌ comunque un professionista abilitato e iscritto all'albo e, pertanto, non eÌ un tirocinante (si ricorda, in proposito, che, per la professione di farmacista, il tirocinio fa parte del corso di studi, a differenza di quanto accade per altre professioni, ad esempio, quella forense, in cui eÌ finalizzato al conseguimento dell'abilitazione)». Si ritiene pertanto che «la previsione di un rimborso forfetario sia giustificato solo qualora l'attività del praticante si configuri effettivamente come prestazione libero-professionale e non presenti le caratteristiche di un rapporto di lavoro di altro genere (ad es. lavoro dipendente con vincoli di orari, subordinazione gerarchica, ecc)».
Francesca Giani
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