Politica e Sanità
27 Novembre 2018Sulle modalità di misurazione della distanza tra sedi farmaceutiche, dal Tar del Lazio arriva una ulteriore conferma di quello che è «l'orientamento consolidato della giurisprudenza» per individuare il percorso pedonale più breve, che deve essere calcolato da soglia a soglia, rispondendo a «condizioni di sicurezza» ed evitando «applicazioni difformi caso per caso che mal si conciliano con la natura di una regola tecnica».
La vicenda riguarda un farmacista di Roma che ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune ha espresso il nulla osta all'autorizzazione al trasferimento di un altro esercizio farmaceutico. Il Collegio, nel bocciare il ricorso, ha ritenuto utile richiamare le disposizioni che regolano la materia in esame. La norma, si legge, «non impone alcun obbligo di motivazione in caso di autorizzazione al trasferimento della sede farmaceutica, limitandosi a prevedere l'accertamento del rispetto della distanza minima di 200 metri tra gli esercizi commerciali, in quanto la distribuzione organica delle farmacie sul territorio avviene sulla base di un atto di programmazione regionale costituito dalla c.d. pianta organica alla cui formazione partecipano il Comune, le Asl e l'Ordine dei farmacisti. La ripartizione del territorio comunale in zone di pertinenza delle singole farmacie assicura l'equa distribuzione delle farmacie sul territorio e conseguentemente garantisce la tutela dell'interesse pubblico alla capillarità del servizio farmaceutico». Inoltre, «non sussiste alcun obbligo di legge per l'Amministrazione di effettuare proprie misurazioni della distanza intercorrente tra gli esercizi farmaceutici, essendo nella facoltà dell'Ente competente acquisire agli atti del procedimento la documentazione proveniente dal privato istante attestante il rispetto del limite di 200 metri, nell'ottica di una leale collaborazione e contemperamento degli interessi che vengono in rilievo».
E, per quanto riguarda l'argomentazione del ricorrente che non sia stato seguito il «percorso pedonale più breve, bensì il percorso allungato dal transito sulle strisce pedonali apposte dallo stesso comune in periodo immediatamente antecedente la richiesta presentata», il «Collegio osserva che l'art. 1 della legge n. 475/68 dispone che "la distanza eÌ misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie". Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, "per percorso pedonale più breve deve farsi riferimento al percorso effettivamente percorribile a piedi da una persona normalmente deambulante in condizioni di sicurezza e senza esporsi a rischi (cfr. Cons. Stato, III, 6.8.2018, n. 4832; Tar Lazio, Latina, 6.4.2017 n. 229). Appare condivisibile la metodologia che tiene conto dei percorsi di regolare attraversamento delle sedi stradali non potendosi effettuare la misurazione basandosi sulla trasgressione, seppure non necessariamente pericolosa, da parte del pedone delle norme del codice della strada per addivenire ad un accorciamento del percorso». Inoltre, «è evidente che l'approccio metodologico da ultimo indicato non solo non eÌ conforme al concetto di "percorso pedonale più breve" precisato dalla giurisprudenza, ma si presta ad applicazioni difformi caso per caso che mal si conciliano con la natura di una regola tecnica».
Francesca Giani
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