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Politica e Sanità

03 Dicembre 2018

Sconti e calcolo fatturato farmacie, misure in ddl Bilancio. C’è attesa su iter


C'è attesa sull'esame della Manovra, anche perché, tra le tante misure che hanno ricadute sul settore, è stato presentato anche un emendamento che rivede le soglie di fatturato annuo per l'applicazione degli sconti Ssn, con un sostengo, in generale, alle farmacie a basso fatturato, e un intervento per chiarire le voci che compongono il fatturato delle farmacie così da garantire uniformità sul territorio nel calcolo. Nel momento in cui questo numero chiude, l'esame in Commissione Bilancio è ancora in corso e, intanto, è slittato a mercoledì pomeriggio l'approdo della Manovra in Aula. A ogni modo, da quanto sembra emergere, la misura sulle piccole farmacie è contenuta nell'emendamento n. 41.029, dal titolo "disposizioni in materia di sconto per le farmacie".

In dettaglio, sono esonerate dallo sconto tutte «le farmacie con fatturato inferiore ai 150mila euro annui». Si tratterebbe di una platea di circa «1566 farmacie che nel totale fatturano circa 160.000.000 euro e in percentuale lo sconto per il Ssn è stimato pari a 4.000.000 euro annui». Quanto al calcolo del fatturato annuo, a concorrervi sarebbero «i farmaci ceduti in regime di Ssn; la remunerazione del servizio di distribuzione per conto; il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogati in regime di Ssn e Ssr; le quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito». Mentre «sono escluse dal calcolo: l'Iva, le trattenute convenzionali e di legge, gli importi trattenuti a titolo di sconto sul prezzo del farmaco nel determinare le somme da rimborsare alle farmacie convenzionate, la quota a carico dei cittadini ai sensi della legge 405/2001, la remunerazione di ulteriori prestazioni per i servizi erogati dalle farmacie ai sensi della legge 153/2009».

D'altra parte, si legge nella relazione illustrativa, la norma si rende necessaria in valutazione delle «specifiche peculiarità delle piccole farmacie, siano esse urbane o rurali, non sussidiate o sussidiate», ma comunque tutte «a basso fatturato». Alla base c'è la consapevolezza che «le farmacie con fatturato sotto 150mila euro sono per lo più quasi sempre site in piccolissimi comuni, fino a mille abitanti e pertanto potenzialmente rappresentano l'unico presidio del servizio sanitario nazionale. Infatti, si trovano in talune realtà in via di spopolamento e lontane dai principali capoluoghi di provincia. I titolari si trovano a prestare il loro servizio spesso in condizioni disagiate, garantendo il servizio anche di notte, in assenza di alternative vicine. Pertanto, la norma interviene per sostenere l'attività di queste farmacie, tenuto conto che l'agevolazione proposta va valutata e apprezzata come misura a sostegno di questi presidi che, a causa della diminuzione costante della spesa farmaceutica convenzionata, potrebbero essere a rischio chiusura».

Per quanto riguarda, poi, la «corretta composizione del fatturato annuo in regime di SSN al netto dell'Iva» viene rilevato che «è stata oggetto di una serie di note e circolari esplicative da parte del ministero della salute oltre che del MeF, per arrivare a un'interpretazione univoca», ma «la tematica in esame riveste interessi di carattere finanziario per le ricadute sui bilanci dei servizi sanitari regionali. Per questo la proposta è volta ad elencare le voci che concorrono alla formazione del fatturato e quelle che non vi concorrono». Per quanto riguarda gli oneri, sono stimati in «quattro milioni di euro annui a decorrere dal 2019, a cui si provvede mediante il finanziamento della legge 662/96 (art.1)».

Francesca Giani

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