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Politica e Sanità

11 Gennaio 2019

Scontrino elettronico, partenza a scaglioni. Da credito d’imposta risorse per adeguarsi


Tra le novità contenute nel cosiddetto Decreto Fiscale, accanto alla fattura elettronica tra privati (con esclusione di quanto transita sul sistema Tessera sanitaria), c'è anche lo scontrino elettronico, un obbligo che riguarda, a partire dal primo luglio di quest'anno, tutte le attività, farmacie incluse, con un volume d'affari superiore a 400mila euro l'anno, e dal 2020 tutti senza distinzione. Vale la pena ricapitolare che cosa preveda, finora, il quadro normativo, che in alcuni punti è stato ritoccato dalla Legge Bilancio, approvata a fine anno.

Con le disposizioni contenute nel Decreto fiscale, di fatto, è stato introdotto l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri che quindi sono comunicati in tempo reale. Un obbligo che entrerà in vigore in una prima fase per gli esercizi di maggiori dimensioni, anche se va detto che le indicazioni sembrano al momento generiche: le disposizioni, dice la legge, «si applicano a decorrere dal primo luglio ai soggetti con un volume d'affari superiore a 400.000 euro», senza ulteriori specificazioni. Per tutti gli altri la partenza è fissata al primo gennaio 2020.

Tale adempimento sostituisce «gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, comma 1, del Decreto n. 633/1972». A ogni modo, potranno «essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in ragione della tipologia di attività esercitata».

Per quanto riguarda i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, la Legge Bilancio 2019 ha introdotto una modifica, in coerenza con quanto previsto per la fattura elettronica: innanzitutto va detto che all'obbligo, in questo caso, si può adempiere proprio «mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria». E, secondo quanto si legge nella Legge Bilancio, «i dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, i termini e gli ambiti di utilizzo e i relativi limiti, anche temporali, nonché, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertaÌ dell'interessato».

In ogni caso, per agevolare il passaggio, è previsto anche un contributo «negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione» dei dati. L'importo è «complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento». Mentre per quanto riguarda le modalità di erogazione occorre fare, anche in questo caso, riferimento alla Legge di Bilancio, che ha introdotto una semplificazione: non si tratterà quindi più di uno sconto da parte del fornitore» dello strumento, come inizialmente previsto, ma di un credito d'imposta direttamente concesso a chi fa l'acquisto. «Il suo utilizzo eÌ consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui eÌ stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento» del registratore «con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo». Le norme attuative del nuovo credito d'imposta verranno emanate entro il 31 gennaio 2019.

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