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Politica e Sanità

16 Gennaio 2019

Bonus occupazione, tra incentivi già in vigore e misure in stand-by


Il tema dell'occupazione è tra quelli centrali del dibattito politico e anche le misure in discussione in questi giorni di pensione Quota 100 e Reddito di cittadinanza dovrebbero portare qualche sviluppo al riguardo. Negli ultimi tempi, diversi sono stati gli interventi che hanno cercato di dare uno slancio alla creazione di nuovi posti di lavoro, in particolare verso giovani, ma alcune di queste misure, come per esempio quella contenuta nella Legge Dignità, non sono ancora operative a causa della mancanza di alcuni passaggi normativi. Vale la pena allora fare un punto tra quanto è in vigore e quanto invece è in stand-by.

Un primo incentivo è quello che era stato introdotto dalla legge Bilancio 2018 che aveva reso permanente il bonus per assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti per favorire l'occupazione giovanile. Un provvedimento stabile indirizzato agli under 30 ma che per tutto il 2018 era stato esteso agli under 35. La legge Dignità, come si ricorderà, aveva previsto il rinnovo dell'estensione agli under 35 anche per il 2019 e il 2020, ma al momento perché l'applicazione possa essere operativa, manca all'appello il decreto attuativo, che probabilmente dovrà anche prevedere un raccordo tra le due misure. Nel dispositivo, infatti, è previsto che «le modalità di fruizione dell'esonero siano stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione».

Cosa prevede l'esonero?
A ogni modo, quanto ai contenuti, come si legge nella legge Bilancio 2018, la misura è destinata «ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal primo gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti»: a essere «riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, è l'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali complessivi (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail), nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche». A parte il riferimento all'età, di cui abbiamo detto, l'esonero spetta in occasione della «prima assunzione» per coloro che «non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato». Nel caso in cui per un lavoratore l'esonero sia stato solo parzialmente fruito, in occasione di una nuova assunzione a tempo indeterminato con altri datori di lavoro, «il beneficio eÌ riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni». In ogni caso, «l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva». In caso di applicazione piena, il contributo può quindi pari a 9 mila per tre anni.

Anche nella legge Bilancio 2019 ci sono varie novità e misure in tema di assunzioni a tempo indeterminato, tra cui il Bonus Eccellenze, destinato a neolaureati «entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età» con «votazione di 110 e lode e una media ponderata di almeno 108/110» o a chi è in «possesso di un dottorato di ricerca conseguito prima del compimento del trentaquattresimo anno di età», entrambi ottenuti nel «periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019». Vale anche in caso di tempo parziale e per la trasformazione di un contratto da tempo determinato in indeterminato. Si prevede un «esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail), per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata. Per la fruizione sarà necessaria una circolare Inps. Prorogato poi il Bonus Sud.

Francesca Giani

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A cura di Redazione Farmacista33

 
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