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Politica e Sanità

26 Marzo 2019

Tirocini extracurriculari. Ecco come tutelarsi in regioni senza divieto esplicito


In tema di tirocini extracurriculari, sono ormai poche le Regioni che non hanno ancora recepito l'accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017 di aggiornamento delle Linee guida ma, anche tra quelle che hanno deliberato (circa 18), non tutte hanno richiamato esplicitamente l'articolo che vieta di attivare «tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate, per attività tipiche ovvero riservate alla professione». Il fatto che tale formula non compaia nelle normative regionali implica che il tirocinio extracurriculare sia permesso? Questa situazione può rischiare di determinare una spaccatura tra Regioni in cui il tirocinio extracurriculare è vietato e Regioni in cui non lo è? Quanto pesa l'indicazione contenuta nel Codice deontologico? Abbiamo girato le domande a Maurizio Cini, presidente Asfi e professore all'Università di Bologna: «Va detto, in premessa, che il quadro vede comunque una situazione in miglioramento, un po' in tutte le Regioni, pur con differenze: oggi, di tirocini extracurriculari, se ne fanno meno, anche se ancora ci sono».
Punto di partenza di ogni riflessione è che «il neo laureato iscritto all'Albo è a tutti gli effetti un farmacista abilitato. Da un punto di vista giuridico, si tratta di un professionista che può già esercitare. Questo assunto, a mio parere, dovrebbe già essere sufficiente a favore del fatto che questo professionista, laddove si voglia instaurare un rapporto di lavoro subordinato, va inquadrato applicando il contratto collettivo nazionale di riferimento. Utilizzare un tirocinio extracurriculare è una forma di sfruttamento».
In ogni caso, «l'accordo Stato Regioni del 2017 ha avuto il pregio di chiarire i paletti e di sensibilizzare sul tema. In generale, il suo ruolo è di tipo preventivo, per fornire quella cornice di riferimento che evita l'insorgere di contestazioni. Ma, come ho più volte sottolineato, se a livello regionale manca una norma che richiami l'articolo in questione, da un punto di vista strettamente giuridico, ci si trova in una situazione in cui non c'è espressamente un divieto dell'uso di questi strumenti».
Resta da capire che valore ha il Codice Deontologico, che, nell'aggiornamento dell'anno scorso, ha ristretto l'interpretazione del tirocinio come pre-lauream e, nel Commentario, ha fatto rientrare tra le forme di «sfruttamento dell'attività professionale l'utilizzo distorto del tirocinio formativo»: «Il Codice Deontologico è un riferimento per tutti i farmacisti ma il suo peso è evidente nel momento in cui viene fatto valere dagli Ordini. In questa direzione, certamente un'azione compatta, su indicazione della Federazione, che garantisca uniformità nazionale e autorevolezza, aiuterebbe. Gli Ordini poi, in ogni caso, devono venire a conoscenza delle singole situazioni e sulla base di quello si auspica un loro intervento».

Francesca Giani

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