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Politica e Sanità

21 Maggio 2019

Psicologo in farmacia, Linee di indirizzo per avviare servizio: spazi, retribuzione e durata del counseling


Psicologo in farmacia, Federfarma Roma comunica ai titolari le linee guida per regolare la collaborazione fra farmacista e specialista

Lo psicologo può svolgere le consulenze in farmacia in uno spazio dedicato messo a sua disposizione, nel rispetto della discrezione e della privacy del cittadino, per un massimo di sei incontri a utente, e gli andrà riconosciuta un'adeguata remunerazione stabilita in accordo con la farmacia, anche usando finanziamenti a cura di enti o associazioni. Queste alcune delle indicazioni contenute nelle Linee di indirizzo volte a regolare e favorire l'implementazione del servizio di psicologia nelle farmacie, elaborate dal Gruppo di Lavoro costituito presso il Consiglio Nazionale Ordini Psicologi (Cnop), con la partecipazione del Ministero della Salute, di Federfarma, di Assofarm e di alcuni Ordini provinciali degli psicologi, al fine di agevolare l'accesso a forme di assistenza in grado di intercettare i bisogni del cittadino. Il documento è stato inviato dal sindacato ai titolari, con l'invito "ad attenersi alle stesse in occasione di eventuali accordi in materia".

Le linee di indirizzo Cnop intendono regolamentare la collaborazione tra professionista e farmacia, per contribuire a creare di un vero e proprio "Centro Sanitario" polifunzionale, nell'ambito della collaborazione fra professionisti sanitari consentita ai farmacisti grazie al D.Lgs. 153/2009 sulla "Farmacia dei servizi". Favorire la presa di coscienza del cittadino sul proprio stato di salute, svolgere attività di screening e di filtro della domanda psicologica, alleggerendo il peso degli accessi e delle richieste verso le strutture del Ssn sono gli obiettivi principali del documento.

In merito alle competenze, il professionista a cui viene affidato il servizio deve disporre non solo degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione e le attività di riabilitazione e sostegno, ma anche di una preparazione adeguata e finalizzata al counseling, al miglioramento degli stili di vita tramite la comunicazione efficace e allo sviluppo dell'empowerment. Queste prerogative dello psicologo favoriscono la presa in carico del paziente, che prima dell'avvio delle prestazioni deve sottoscrivere il consenso informato come previsto dal Codice deontologico, artt. 24 e 31. Il professionista deve poter disporre di un luogo nella farmacia adeguato alla tutela del decoro e della privacy del cittadino. Il servizio può prevedere sino a sei incontri per paziente, nel caso di situazioni più complesse, il professionista dovrà indirizzare il cittadino verso interventi più approfonditi presso adeguate strutture sanitarie o professionisti specializzati.
Il modello di riferimento è quello della Psicologia della salute e il Modello evolutivo dello sviluppo, finalizzati alla promozione e al mantenimento della salute tramite la valorizzazione delle risorse del singolo. Il cittadino deve essere infatti messo nelle condizioni di partecipare attivamente e in modo consapevole al piano terapeutico. Lo psicologo di fa inoltre promotore di campagne preventive per la salute pubblica, come negli ambiti dell'invecchiamento, della salute della donna, delle dipendenze.
Per quanto concerne l'aspetto remunerativo, il servizio è gratuito per il cittadino, sebbene sia prevista una remunerazione per il professionista legata all'accordo economico fra farmacia e psicologo, anche legata a finanziamenti a cura di enti e associazioni. Lo psicologo si impegna tuttavia a seguire l'utente esclusivamente nel contesto della farmacia. I principi riportati dalle linee di indirizzo si applicano ai servizi stipulati in base ad accordi interassociativi, di qualsiasi livello territoriale, che coinvolgono enti pubblici partecipanti direttamente o indirettamente al servizio. Nel caso di collaborazioni frutto di accordi realizzati senza sostegno economico di amministrazioni pubbliche e quindi in base ad autonome intese tra le parti interessate, queste potranno definire le modalità di svolgimento in maniera autonoma, ferma restando la necessità di un adeguato compenso.

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