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Politica e Sanità

18 Giugno 2019

Società tra professionisti, Antitrust: interpretare la norma pro concorrenza


Società tra professionisti, l'Antitrust segnala le limitazioni della concorrenza per fornire un'interpretazione univoca della normativa

Nelle Società tra professionisti (Stp) le decisioni le deve prendere il socio professionista, ma il socio di capitale può anche avere la maggioranza delle quote. È quanto ribadisce l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in una delibera pubblicata nell'ultimo Bollettino (N. 24 del 17 giugno 2019).
L'Agcm invita alla lettura dell'art. 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), la norma che prevede la possibilità di creare società tra professionisti iscritti a ordini, albi e collegi, "alla luce della ratio" del legislatore, "rappresentata dalla necessità di limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, così da evitare che questi ultimi possano influire sulle scelte strategiche della Stp e sullo svolgimento delle prestazioni professionali, garantendo che tale indirizzo sia mantenuto in capo ai soci professionisti. Al riguardo - scrive l'Agcm - si intende evidenziare come l'obiettivo in questione possa essere assicurato ricorrendo ai diversi strumenti previsti dal codice civile che consentono di limitare o espandere i diritti e i poteri attributi ai soci in relazione al tipo di società scelta e alla relativa governance".
L'Antitrust ha deciso di segnalare le "limitazioni della concorrenza nel settore delle professioni regolamentate" in seguito a "interpretazioni divergenti della disposizione normativa". La norma richiamata "dispone che possano assumere la qualifica di società tra professionisti (di seguito Stp) le società il cui atto costitutivo preveda, tra l'altro: l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa all'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi' .Secondo l'Agcm, "al fine di consentire ai professionisti di cogliere appieno le opportunità offerte dalla normativa in materia di STP e le relative spinte pro-concorrenziali",va privilegiata "l'interpretazione della norma, secondo la quale i due requisiti della maggioranza dei due terzi 'per teste' e 'per quote di capitale 'non vengano considerati cumulativi".
In un commento reso a Odontoiatria33, l'avvocato Silvia Stefanelli sottolinea l'intenzione dell'Antitrust di far rispettare la ratio della norma e cioè «di limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, così da evitare che questi ultimi possano influire sulle scelte strategiche della Stp e sullo svolgimento delle prestazioni professionali ma allo stesso tempo permettere ai soci di capitale di investire e ricavarne i frutti sulla base degli investimenti fatti».Nello specifico: «il socio di capitale potrebbe entrare in società per esempio con l'80% del capitale senza poter aver la maggioranza dei voti in Consiglio di amministrazione.
«La norma - prosegue l'avvocato - può essere rispettata nella sua ratio attraverso lo strumento di patti parasociali nei quali potrà essere indicato che il socio di capitale ha la quota societaria pari all'investimento fatto e riceve i relativi utili, ma non potrà avere la maggioranza in consiglio di amministrazione. E questo credo sia anche un vantaggio per i professionistiche possono mantenere il controllo della StP senza dover versare un ingente capite sociale».

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