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Politica e Sanità

11 Luglio 2019

Preparazioni galeniche in veterinaria, Fofi e Fnovi scrivono al Ministero


Preparazioni galeniche in veterinaria, Fofi e Fnovi inviano una nota congiunta al ministero per superare alcune criticità

Ricorrere a nuove modalità operative, così da superare alcune criticità ravvisate per alcune prescrizioni veterinarie, per esempio per il preparato magistrale veterinario non stupefacente. È questa la richiesta che Fofi e Fnovi (Federazione dei medici veterinari), hanno avanzato in una nota congiunta alla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del ministero della Salute, nella quale sono state proposte alcune possibili soluzioni.
«In assenza di specifiche previsioni normative per il preparato magistrale galenico che deve essere allestito dal farmacista in farmacia (art. 122, RD 1265/34) per il trattamento degli animali NDPA», si legge nella nota congiunta, «chiediamo alla DGSAF di valutare la possibilità di ricorrere a nuove modalità operative».

Queste, in particolare, sono:
- quando un impianto di cura necessiti, per il trattamento degli animali in carico alla struttura, di medicinali non reperibili come prodotti industriali, la possibilità per il medico veterinario di prescrivere, utilizzando la RNRT elettronica (a eccezione dei medicinali stupefacenti), e per il farmacista territoriale di allestire preparati magistrali per scorta, che il veterinario dovrà utilizzare unicamente su animali in capo alla struttura stessa, con divieto di cessione in analogia con quanto previsto dal comma 7 dell'art.84;
- per un trattamento domiciliare adeguato, in grado di evitare stati di sofferenza a un determinato animale da compagnia, prevedere la possibilità per il medico veterinario di prescrivere un preparato magistrale a base di principi attivi contenuti in medicinali industriali per uso umano vendibili al pubblico e soggetti a ricetta limitativa da centro ospedaliero o dello specialista (art. 93 del Dlgs n. 219/06) mediante RNR elettronica, sulla base del punto 21 della Tabella N. 5 della FU conformemente a quanto previsto per il medicinale di origine industriale prescritto in deroga (art. 10, comma 1, lettera b), n.1; Dlgs n. 193/06);
- nei casi in cui il medico veterinario abbia prescritto il preparato magistrale indicando il nome comune della sostanza e la materia prima risulti non reperibile, il farmacista contatterà il medico veterinario che modificherà la prescrizione precedente per assicurare la tracciabilità del prodotto industriale impiegato per l'allestimento del preparato magistrale (Sentenza 24/2017 del Consiglio di Stato e in conformità alla nota 3 dell'allegato B del Decreto Ministeriale 13 Dicembre 2017 "Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali");
- per quanto concerne, infine, i formalismi previsti dal RD n. 1265/1934, si richiede la possibilità di ritenerli tacitamente abrogati in quanto sostituiti dalla normativa comunitaria.

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