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Politica e Sanità

23 Luglio 2019

Invio telematico dei corrispettivi, il punto sulle sanzioni


La legge "Crescita" ha introdotto misure per rendere più flessibile la tempistica di invio. Lo studio Bacigalupo fa un punto su moratoria, scadenze per il primo invio, tempi per mettersi in regola con il registratore telematico e sanzioni

L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri è partito dal primo luglio, per chi ha un volume d'affari superiore ai 400mila euro, ma con la legge "Crescita" sono state introdotte alcune misure per rendere più flessibile la tempistica di invio. È corretto, a seguito delle modifiche, parlare di moratoria? Fino a quando è possibile rimandare il primo invio dei corrispettivi, per mettersi a posto con il registratore telematico? Da quando partiranno le eventuali sanzioni? Proprio per rispondere a questi interrogativi, dallo studio Bacigalupo-Lucidi, è stato fatto un punto su quanto previsto, con anche alcuni esempi concreti. «Il Decreto Crescita» si legge in un intervento su Sedivanews, «ha creato due scenari, dalle dimensioni ben definite e circoscritte, di "non sanzionabilità". Il primo riguarda il semestre che va dal primo luglio al 31 dicembre e riguarda evidentemente soltanto i soggetti per i quali l'obbligo di certificazione dei corrispettivi in modalità telematica eÌ scattato dal primo luglio; il secondo riguarda invece il primo semestre 2020 e perciò i soggetti per i quali l'obbligo scatterà soltanto dal primo gennaio 2020». Ma, sottolinea l'esperto, occorre fare attenzione perché «la non sanzionabilità eÌ legata inscindibilmente alla condizione che la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri venga effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione».

Il monito: attenzione alle date

Per questo, «non eÌ vero» continua «come purtroppo in molti credono, che il secondo semestre di quest'anno e il primo del prossimo anno siano interamente "desanzionati"», mentre le sanzioni ci sono, ma «non si applicano, appunto, soltanto in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri effettuate entro il mese successivo a quello dell'operazione».

Alcuni esempi

Ecco allora un esempio: «i corrispettivi del primo luglio come quelli del 15 o 20 o 31 luglio vanno trasmessi tutti non oltre il 2 settembre, dato che il 31 agosto cade di sabato, come gli incassi realizzati nel mese di agosto vanno trasmessi tutti entro il 30 settembre, e cosiÌ via fino al 31 dicembre». La ultima data utile di invio per luglio quindi, sottolinea l'esperto, è il «2 settembre». Se si va oltre, possono scattare le sanzioni.

Per chi non possiede un registratore telematico

Di conseguenza, chi ancora non possiede un registratore telematico «cosiddetto nativo, o un MF adattato a RT, la trasmissione dei corrispettivi entro l'ultimo giorno del mese successivo dovrà necessariamente avvenire dalle farmacie con una delle procedure alternative messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate», due delle quali saranno disponibili dal 29 luglio. Inoltre, «restano ben fermi tutti i termini di liquidazione dell'iva», come pure l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi. Per questo, come si ricorderà, l'Agenzia ha consentito l'uso del vecchio registratore di cassa (e del registro dei corrispettivi) fino a che non verrà messo in funzione un RT e comunque al massimo entro il primo semestre di attuazione.

Il nuovo termine di invio

A ogni modo, ultimato questo primo semestre di attuazione per chi è partito dal primo luglio, e il primo semestre 2020 per chi partirà da gennaio, il termine per l'invio dei corrispettivi giornalieri sarà, come fissato dalla Legge Crescita, entro i «dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione». Va detto infine che l'Agenzia ha previsto, nelle modalità alternative di invio, la possibilità che «la trasmissione telematica possa essere effettuata direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario».

Francesca Giani

Approfondimenti

CITATI: GIANFRANCO PRADA

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