Ricetta veterinaria elettronica, Ministero chiarisce i formalismi di gestione
di Davis Cussotto
Ricetta elettronica veterinaria, il Ministero della Salute invia a farmacisti e veterinari nota sulla gestione delle procedure formali
Quanto tempo vale una ricetta veterinaria elettronica? Per quanto tempo va conservata e come? È necessario il codice fiscale o l'indirizzo del proprietario dell'animale in cura? Sono alcuni dei dubbi sulle procedure formali di quotidiana gestione a cui risponde una nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute, inviata a farmacisti e veterinari e alle rispettive rappresentanze sindacali e professionali, con l'intento di chiarire i "formalismi connessi alla gestione della Ricetta Elettronica Veterinaria". A proporne i contenuti è la Federazione nazionale ordini veterinari italiani in un comunicato.
Obblighi di conservazione e registrazione
Dall'entrata in vigore della Rev, il 16 aprile 2019, l'obbligo di conservazione della ricetta in forma cartacea (artt. 71, comma 2, e 79, comma 2, del D. Lgs. 193/06) si adempie "con la conservazione delle copie delle ricette in formato elettronico operata dal sistema, con esclusione della conservazione delle ricette dei medicinali stupefacenti". In particolare, i farmacisti sono tenuti - per ogni operazione in entrata o in uscita, con vendita al dettaglio e diretta, a conservare le seguenti informazioni: 1) data dell'operazione; 2) identificazione precisa del medicinale veterinario; 3) numero del lotto di fabbricazione; 4) quantità ricevuta o fornita; 5) nome ed indirizzo del fornitore o del destinatario; 6) nome ed indirizzo del veterinario che ha prescritto il medicinale, nonché copia della prescrizione medica". Inoltre, nell'apposito registro di carico e scarico, i farmacisti, tenendo comunque una copia della fattura di vendita, devono riportare le forniture fatte a grossisti e titolari di allevamenti o di impianti in cui vengono custoditi e curati animali da reddito, e veterinari, che possono munirsi di scorte di medicinali veterinari per interventi urgenti fuori dall'ambulatorio. Le informazioni in elenco (riportate dall'art. 71) vanno conservate, per le forniture in entrata, tramite il sistema di tracciabilità, mentre, per le movimentazioni in uscita, "il Sistema informativo nazionale per la Farmacosorveglianza conserva e permette di visualizzare le prescrizioni elettroniche, i cui dati sono integrati dall'inserimento della data di spedizione della ricetta e del numero di lotto del medicinale dispensato".
Codice fiscale del proprietario
Per gli animali da compagnia non è previsto che nella Rev sia obbligatoriamente presente l'indirizzo del proprietario dell'animale. Tale informazione, spiega l'Ufficio ministeriale, "nell'ottica della semplificazione amministrativa, può essere sostituita dal codice fiscale, che permette di risalire alla persona fisica intestataria della ricetta, nonché all'indirizzo del domicilio fiscale. Il codice fiscale - ricorda la nota - costituisce lo strumento di identificazione delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche in tutti i rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche".
Validità delle ricette
La nota ricorda le disposizioni generali sulla validità della ricetta che prevedono che: a) la ricetta in triplice copia non ripetibile abbia "validità massima di dieci giorni lavorativi (articolo 77)"; b) la ricetta ripetibile abbia "validità di tre mesi e può essere utilizzata 5 volte, salvo diversa disposizione del veterinario" e l'indicazione di un numero di confezioni superiore all'unità, precisa Fonvi, esclude la validità della ricetta. E aggiunge che il veterinario ha la possibilità di prescrivere una sola confezione di un medicinale veterinario autorizzato con la ricetta ripetibile, rendendo di fatto la ricetta non ripetibile, indicando tale informazione nel campo note. La nota del Ministero anticipa che nel sistema REV sarà a breve "prevista un'apposita funzione per indicare la non ripetibilità della ricetta per tali situazioni". c) La validità della ricetta non ripetibile è di 30 giorni come espresso nel Testo unico delle leggi sanitarie (Tuls). Non c'è un limite massimo di confezioni prescrivibili per ricetta, sottolinea la nota, "fermo restando che i medici veterinari nel prescrivere i medicinali veterinari devono limitarne la quantità al minimo necessario per il trattamento e la terapia, in considerazione del numero degli animali da trattare"
Farmacovigilanza
La tracciabilità dei medicinali veterinari nel sistema distributivo e nel loro impiego nel settore veterinario, è garantita dalle procedure automatizzate con i due sistemi integrati, Banca dati centrale della tracciabilità del farmaco (Bdc) e Sistema informativo nazionale per la farmacosorveglianza. Pertanto, conclude la nota, "i movimenti di entrata e uscita dei medicinali veterinari e, per quanto riguarda soltanto le movimentazioni in uscita, degli altri medicinali utilizzati per il trattamento degli animali, incluse le preparazioni galeniche, saranno utilizzati ai fini dei controlli di farmacosorveglianza".
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