Quota 100 e cumulabilità redditi: casi previsti e regole sul lavoro all’estero
La non cumulabilità dei redditi da lavoro è un paletto posto da Quota 100. Ecco i casi, indicati dall'Inps, in cui l'erogazione della pensione può essere sospesa
La non cumulabilità dei redditi da lavoro con la prestazione pensionistica è uno dei paletti previsti nella formula di pensionamento anticipato di Quota 100 e sta destando perplessità tra chi potrebbe avere, nell'arco del triennio in cui l'istituto è in vigore (2019-2021), i requisiti per accedervi. Ma in quali casi la pensione può essere sospesa? Possono essere conteggiati eventuali periodi prestati all'estero? E quali sono invece le modalità in cui il reddito da lavoro è cumulabile? Come abbiamo anticipato, di recente dall'Inps sono arrivati chiarimenti su come intendere questo vincolo e, nella stessa circolare (117 del 9 agosto), è contenuta anche una casistica e qualche esempio su quali situazioni comportino incompatibilità e quali no, oltre che una guida su come gestire situazioni di lavoro all'estero. Come già avevamo anticipato, Pensione quota 100 prevede una non cumulabilità con redditi da lavoro (a eccezione di quello autonomo e fino a un limite di 5mila euro l'anno lordi) ma non una incompatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa. Laddove, tuttavia, c'è una attività diversa da quella occasionale, si può incorrere nella sospensione della pensione per il periodo in questione e occorre valutare le singole situazioni per capirne l'attuazione.
Le caratteristiche considerate
Infatti, i redditi «derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, che rilevano ai fini dell'incumulabilità della pensione» scrive Inps «sono quelli percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, a condizione che tali redditi siano riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo. I redditi da lavoro autonomo e d'impresa rilevano al lordo delle ritenute erariali e al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Istituto per costituire la propria posizione previdenziale. Sono da considerare redditi da lavoro autonomo quelli comunque ricollegabili ad un'attività lavorativa svolta senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali».
Sospensione della pensione: alcuni esempi
Da Inps arriva quindi una casistica con alcuni esempi di quali potrebbero essere le situazioni in cui si incorre nella sospensione della pensione. Il pagamento, si legge ancora, «è sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro» al di fuori dei limiti fissati, «nonché nei mesi dell'anno, precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi. Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti» o, nel caso in cui siano stati erogati, «devono essere recuperati. A titolo esemplificativo, se un soggetto matura il diritto alla decorrenza della pensione a giugno 2020 e compie l'età richiesta per la pensione di vecchiaia a giugno 2024, nel caso in cui: 1) percepisca da giugno a dicembre 2020 reddito per attività di lavoro svolta da gennaio a maggio 2020, la "pensione quota 100" è cumulabile nel 2020 con questo reddito, poiché è relativo ad attività lavorativa svolta prima della decorrenza della pensione; 2) percepisca da giugno a dicembre 2020 reddito per attività di lavoro svolto da giugno a dicembre 2020, la pensione nel 2020 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della "pensione quota 100" ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo; 3) percepisca nel 2021 reddito per attività di lavoro svolto da gennaio a maggio 2020, la "pensione quota 100" è cumulabile nel 2021 con questo reddito, poiché è relativo ad attività lavorativa svolta prima della decorrenza della pensione; 4) percepisca nel 2021 reddito per attività di lavoro svolto da giugno a dicembre 2020, la pensione nel 2021 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della "pensione quota 100" ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo; 5) percepisca nel 2022 reddito per attività di lavoro svolto nel 2021, la pensione nel 2022 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della "pensione quota 100" ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo; 6) percepisca nel 2023 reddito per attività di lavoro svolto nel 2021, la pensione nel 2023 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della "pensione quota 100" ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo; 7) percepisca da gennaio a maggio 2024 reddito per attività di lavoro svolto da gennaio a maggio 2024, la pensione nel 2024 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della "pensione quota 100" ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo; 8) percepisca da giugno a dicembre 2024 reddito per attività di lavoro svolto da gennaio a maggio 2024, la "pensione quota 100" è cumulabile 2024 con questo reddito, poiché è percepito successivamente alla data di compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia ancorché relativo ad attività lavorativa svolta prima della predetta data.
Il conteggio per il lavoro all'estero
Tra le altre casistiche prese in considerazione c'è anche l'eventualità di periodi prestati all'estero. «Il requisito contributivo previsto per la "pensione quota 100" può essere perfezionato anche con la contribuzione estera non coincidente maturata in Paesi a cui si applicano i regolamenti dell'Unione Europea di sicurezza sociale ovvero in Paesi extracomunitari legati all'Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, che prevedono la totalizzazione internazionale. In tali casi, la totalizzazione è possibile solo se risulti perfezionato in Italia il minimale di contribuzione previsto dalla normativa dell'Unione Europea (52 settimane) o dalle singole convenzioni. Tale indicazione trova applicazione anche nel caso in cui l'interessato chieda di conseguire la "pensione quota 100" con il cumulo dei periodi assicurativi» e a titolo esemplificativo Inps spiega: «un soggetto che richieda la "pensione quota 100" in cumulo, facendo valere in Italia periodi assicurativi nella Gestione privata (25 anni) e nella Gestione pubblica (10 anni), in aggiunta a periodi assicurativi maturati in USA (3 anni), può conseguire la pensione quota 100 (38 anni) valorizzando tali ultimi periodi assicurativi, poiché la Gestione privata, diversamente dalla Gestione pubblica, rientra nel campo di applicazione del regime convenzionale da applicare. La contribuzione estera deve essere considerata anche nelle ipotesi in cui abbia già dato luogo alla liquidazione di una pensione estera, ma non anche nel caso in cui abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione italiana in regime di convenzione internazionale. Pertanto, la titolarità di un trattamento pensionistico estero non preclude la possibilità di avvalersi della "pensione quota 100", mentre la titolarità di una pensione italiana in regime di convenzione internazionale preclude il conseguimento della "pensione quota 100". Poiché per il conseguimento del trattamento pensionistico in esame è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, si ribadisce che la cessazione dell'attività lavorativa all'estero è equiparata alla cessazione dell'attività lavorativa svolta in Italia».
Francesca Giani
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