Ecm, in scadenza triennio formativo: da obbligo a opportunità professionale
Mancano 83 giorni alla fine del triennio formativo 2017-2019 i farmacisti hanno la possibilità di mettersi alla pari con gli obblighi in tema di Ecm
Mancano 83 giorni al 31 dicembre, data che segna la fine del triennio formativo 2017-2019 con la possibilità di mettersi alla pari con gli obblighi in tema di Ecm. Tante le vie attraverso cui ottemperare l'obbligo oltre alla formazione residenziale e Fad: dalla lettura di riviste, al volontariato, alla docenza. Ma uno strumento di particolare importanza è il Dossier formativo di gruppo: non solo perché dà accesso a bonus e riduzioni, ma soprattutto perché rappresenta un modo per garantire uniformità nella preparazione del farmacista e una tutela al paziente e al Ssn. E proprio al Dossier di gruppo è stata dedicata una riflessione all'interno dell'appuntamento "Il valore della conoscenza per l'evoluzione della professione. Il sistema Ecm tra obblighi e opportunità" che si è tenuto sabato a FarmacistaPiù e che ha visto al centro della discussione un punto sugli orizzonti professionali del farmacista. Da sfondo, come ha sottolineato Luca Pani, Coordinatore Comitato Scientifico Fondazione Cannavò e professore all'Università di Modena e all'Università di Miami, c'è una evoluzione tecnologica e digitale che sta cambiando lo scenario assistenziale e sta impattando sul paziente stesso. «App mediche oggetto di prescrizione e rimborso, primi test di consegna di farmaci a domicilio con droni di Google, la potenza di acquisto di Amazon, in grado di reperire forniture sottocosto garantendo quantitativi tali da saturare la produzione, ma anche la tendenza a costituire sul territorio piccoli centri di salute, per alleviare il lavoro di pronto soccorsi e ospedali, con medici e infermieri». Sono solo alcuni dei fenomeni di questa fase, che, se non ben affrontati, «possono rappresentare per i farmacisti di comunità elementi di criticità». Ma proprio la professionalità rappresenta una chiave: «La formazione» ha aggiunto Giovanni Zorgno, presidente dell'Ordine di Savona e Componente Commissione Nazionale ECM, «è lo strumento che garantisce al farmacista un futuro e che realizza la tutela del paziente e della salute pubblica. Il professionista deve essere pronto a rispondere alle nuove esigenze di un cittadino che è sempre più preparato e orientato alla qualità della prestazione. Il farmacista si fa così sempre più consulente al servizio del paziente e proprio per questo necessita di un potenziamento della sua preparazione. L'evoluzione dello scenario è davvero veloce ed è in particolare la formazione post laurea ad avere la possibilità di adattarsi rapidamente alle nuove esigenze. Ma la palla ora ce l'ha il farmacista, che deve capire che l'Ecm non è tanto un obbligo ma una opportunità, per sé e per il paziente con cui sarà sempre più in una relazione di cura».
Le ultime novità in tema Ecm
Per quanto riguarda i meccanismi Ecm, come si ricorderà, con una delibera della Commissione nazionale di fine luglio era stato aumentato il bonus riconosciuto ai professionisti per la costruzione del Dossier formativo individuale e la partecipazione a un Dossier formativo di gruppo. Una modifica che va a favore in particolare dei farmacisti, primi, tra le varie professioni, ad aver attivato il Dossier formativo di gruppo, con l'inserimento, di default, di tutti i farmacisti iscritti all'Albo. Secondo quanto prevede la Delibera, in totale, il bonus è stato portato a 50 crediti, di cui 30 nel triennio corrente e 20 (già previsti) a valere sul successivo nel caso in cui la formazione seguita sia stata coerente con quanto programmato nel Dossier. Così, tutti i farmacisti si trovano, quest'anno, con 30 crediti già nel cassetto, con la conseguenza che, se, in generale, per chiudere il triennio in regola occorre raggiungere 150 crediti, tale novità porta l'asticella a 120 crediti entro la fine dell'anno (a cui si andranno ad aggiungere eventuali ulteriori esoneri, esenzioni, riduzioni). In generale, va ricordato che il fabbisogno che può essere raggiunto mediante attività formative erogate da Provider deve essere almeno il 40% del totale. Questo comporta che c'è un tetto massimo del 60% del fabbisogno, che può essere maturato anche mediante crediti derivanti dall'attività di docenza e attività di formazione individuale - non erogata quindi da Provider - tra cui anche autoformazione.
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