Professioni in farmacia, assicurazione sia adeguata a servizi offerti e copra rischio errori
La presenza di professioni sanitarie in farmacia e l'offerta di servizi portano a una serie di riflessioni in merito alle responsabilità, anche civili, in caso di errori
La presenza di professioni sanitarie in farmacia e l'offerta di servizi alla popolazione sta avendo una maggiore diffusione tra i presidi sul territorio e, se da un lato, avvicinano il paziente alla farmacia, al contempo portano alla ribalta una serie di riflessioni in merito alle responsabilità, anche civili, in caso di errori. Soprattutto man mano che la complessità e l'impatto dei servizi sullo stato di salute del paziente aumenta. Ne abbiamo parlato con Maurizio Cini, professore all'Università di Bologna e presidente Asfi, per capire che cosa succede in caso di errore e quali sono i passaggi che la farmacia deve compiere per non incorrere in eventuali problemi.
Responsabilità civile su danni al cliente
«Con la doverosa premessa che ogni caso andrebbe valutato singolarmente» ha spiegato «in linea generale, la normativa dice che la farmacia è responsabile di quello che avviene nell'ambito dei servizi, compreso quanto riguarda la presenza di operatori sanitari. Il titolare che accoglie tali professioni nella sua farmacia se, da un lato, non può entrare nel merito della prestazione, può certamente assicurarsi che chi opera abbia la legittimazione e il titolo per farlo. La responsabilità è, quindi, nel garantire il buon andamento del servizio, la presenza di operatori qualificati, e una prestazione che sia adeguata ai limiti previsti dalla specifica professione; mentre resta in capo al singolo operatore una responsabilità, che è appunto personale, sulla prestazione stessa. Certamente, qualora il farmacista dovesse accorgersi di eventuali violazioni, è chiamato a intervenire». Detto questo «c'è comunque il tema della responsabilità civile per eventuali danni che l'operatore, nella sua attività in farmacia, dovesse arrecare al paziente. Qualora fosse accertata la responsabilità dell'operatore, nel caso in cui quest'ultimo non fosse in grado di risarcire il paziente, l'onere ricadrebbe sull'azienda, la quale da ultimo può esercitare il diritto di rivalsa».
Copertura attività aggiuntive
Attenzione, quindi, alla copertura assicurativa: «Proprio in questi casi la copertura assicurativa è quanto mai fondamentale. Ma occorre fare attenzione: man mano che i servizi in farmacia e la presenza di professioni sanitarie, quali infermiere e fisioterapista, aumentano la propria diffusione, occorre fare una verifica sulla propria copertura assicurative, per accertarsi che comprenda anche le nuove casistiche di servizi prestati al paziente. Sarebbe opportuno, infatti, che la copertura fosse estesa anche ai servizi generali, ai test di prima istanza e a tutte le attività aggiuntive che la farmacia avesse deciso di offrire».
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