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Politica e Sanità

13 Novembre 2019

Fattura elettronica: non emessa se scartata da Sdi. Sanzioni attenuate su primo semestre 2019


Se la fattura elettronica è scartata dal Sistema di interscambio, è considerata come non emessa e comporta sanzioni

Quando una fattura elettronica viene scartata dal Sistema di interscambio (Sdi) va considerata come non emessa e comporta le sanzioni previste per l'omessa fatturazione, tuttavia per il primo semestre del 2019 (primo periodo di applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI) le sanzioni sono ridotte e in qualche caso non si applicano.
Lo stabilisce il principio di diritto n. 23 dell'11 novembre 2019 dell'Agenzia delle Entrate di cui dà diffusione una circolare di Federfarma.

L'agenzia ha fatto presente che per la "mancata emissione della fattura nei termini previsti, cui va equiparata la tardività dell'adempimento" si applicano "per ciascuna violazione" le sanzioni stabilite dal D.Lgs 471/1997: "fra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato, con un minimo di € 500 e da € 250 a € 2.000 se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (ipotesi introdotta dal D.Lgs 158/2015 a decorrere dal 1° gennaio 2016)". E precisa che il "concorso di violazioni e continuazione" e del "ravvedimento operoso", sono alternativi tra loro, non cumulabili.
Tuttavia, l'Agenzia aggiunge che nel D.L. 119/2018 (art 10, comma 1), si stabilisce che "per il primo semestre del 2019, primo periodo di applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica tramite Sdi, le sanzioni previste "non si applicano in caso di fatturazione elettronica regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva relativa all'operazione documentata", mentre "sono ridotte dell'80%, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo, riduzione che si applica sino al 30 settembre 2019 per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione mensile, come chiarito dall'Agenzia con la circolare 14/E del 17 giugno 2019".

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