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Diritto Sanitario

16 Novembre 2011

Incompatibilità per società di gestione di farmacie comunali


Nel 2003, la Corte Costituzionale dichiarava l’illegittimità di quella disposizione normativa che, per il caso di partecipazione a società di gestione di farmacie comunali, non aveva previsto la incompatibilità con qualsiasi altra attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco.
La Consulta aveva osservato che la mancata estensione del divieto alla gestione delle farmacie comunali era del tutto irragionevole, soprattutto in considerazione del fatto che, da un lato sussiste una fondamentale esigenza di tutela dell’interesse generale alla salute e, dall’altra, una funzione chiaramente rivolta ad evitare situazioni di conflitto di interesse che possono insorgere dalla cointeressenza in attività, con pregiudizio per l’interesse pubblico posto a presidio del servizio.
La formulazione dell’art. 8 - intitolato alla gestione societaria e le incompatibilità, contenuto nella Legge recante le norme di riordino del settore farmaceutico [L. n. 362/1991] - indicativa e comprensiva delle varie incompatibilità concernenti i singoli farmacisti, segue una logica tale da rendere applicabile, anche nei confronti dei partecipanti alle società di persone o alle società cooperative a responsabilità limitata, le incompatibilità per i farmacisti persone fisiche titolari o gestori di farmacie.
Conseguentemente, allo stato attuale, tale divieto deve ritenersi operante anche per i soci delle società di gestione delle farmacie comunali, in coerente applicazione dei parametri costituzionali di riferimento.
Anche alla luce di questo principio, il Tar – con sentenza confermata dal Consiglio di stato - ha accolto il ricorso proposto avverso gli atti di gara aventi ad oggetto l’affidamento in gestione unica e per venti anni di due farmacie comunali di nuova istituzione. [Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net

Consiglio di Stato, Sent. del 6 ottobre 2010 
http://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=2168&areaid=13

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