Diritto Sanitario
16 Novembre 2011Un farmacista dipendente di una farmacia comunale veniva accusato di essersi impossessato di una somma di denaro.
La vicenda
L’accusa si fondava sulla circostanza per cui, in molte occasioni, si riteneva fossero stati consegnati ai clienti farmaci e parafarmaci registrandone l’uscita dal magazzino, ma omettendo lo scontrino fiscale in modo che il pagamento del prezzo non venisse contabilizzato con conseguente appropriazione dell’importo. L’operazione secondo l’accusa era stata resa possibile dall’espediente utilizzato in fase di consegna del medicinale o altro prodotto di farmacia, consistente nel far scorrere la penna ottica sul relativo codice a barre con l’effetto di scaricare il magazzino, registrare il prezzo di vendita ed emettere lo scontrino di cassa che, però poteva essere annullato premendo un tasto presente sulla stessa penna ottica. Gli ammanchi emergevano dalla differenza tra le somme dei prezzi delle merci uscite dal magazzino e le somme versate in cassa che corrispondevano agli scontrini emessi.
Il principio di rilievo
La difesa dell’imputato aveva posto in evidenza molteplici profili ritenuti favorevoli alla posizione del professionista, tra questi la impossibilità di addossare la responsabilità del peculato ad un solo individuo, in considerazione della pluralità di dipendenti e la questione della attendibilità o meno dell’accertamento peritale d’ufficio svolto su basi statistiche. In ordine a quest’ultimo elemento, si è affermato che relativamente al valore probatorio dei dati statistici e nell’ambito del diritto penale, va ricordato che la prova non può essere identificata esclusivamente in un dato di certezza scientifica fondato sulla "regolarità senza eccezioni" nella successione di determinati fenomeni. In molti casi debbono considerarsi validi e sufficienti, al fine dell''indagine causale, anche i risultati di generalizzazioni del senso comune, fermo restando che è doveroso, da parte del giudice, orientare l''indagine verso una spiegazione scientifica, o comunque verso una spiegazione statistica esplicativa dei fenomeni.
Epilogo
La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna per il delitto di peculato a carico del farmacista. [Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
Cassazione Penale, Sent. del 14.02.2011
http://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=2252&areaid=13
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