Diritto Sanitario
16 Novembre 2011La vicenda
L’Assessorato alla sanità della Regione Sicilia approvava la revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Palermo. Il decreto aveva disposto il decentramento di una sede farmaceutica in una zona carente di assistenza e, nel contempo, l’accorpamento del territorio precedentemente assegnato alla struttura oggetto del provvedimento a quello della limitrofa farmacia. Entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di revisione della pianta organica, il farmacista avrebbe dovuto reperire nella nuova circoscrizione assegnata i locali per l''ubicazione del nuovo esercizio dandone comunicazione. Il titolare della farmacia oggetto del provvedimento di decentramento, pur comunicando il reperimento di idonei locali non realizzava il trasferimento, ma continuava a svolgere attività nella precedente zona, ora assegnata alla vicina farmacia, tanto da indurre il titolare di quest’ultima ad intraprendere un infruttuoso percorso di inviti e diffide.
Il titolare della farmacia adiva così il TAR, una prima volta per ottenere che venissero posti in essere gli atti necessari a far cessare l’attività della struttura, una seconda volta per ottenere il risarcimento dei danni che si asserivano subiti a causa del contegno tenuto dall''Amministrazione Regionale. Il TAR pronunciava sentenza di condanna confermata in appello. La procura presso la Corte dei Conti promuoveva nei confronti del dirigente della struttura amministrativa un procedimento per il danno arrecato all’erario regionale in relazione all’esborso risarcitorio connesso ad un comportamento ritenuto praticamente inerte in quanto il mancato trasferimento non solo legittimava l’adozione di iniziative di reazione, ma addirittura ne imponeva l’assunzione.
Principio di rilievo
L’Amministrazione, attingendo dallo strumentario tipizzato nell’ordinamento di settore o impiegando mezzi comunque disponibili, aveva un ventaglio di possibilità che spaziava dalla decadenza dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia, alla ingiunzione di far cessare l’attività nella zona assegnata all’altro farmacista, configurandosi l’esercizio farmaceutico quale dinamica ad alto tenore pubblicistico e sfuggendo lo spostamento delle sedi agli ordinari profili della libertà imprenditoriale.
Epilogo
La Corte dei Conti, a causa della vicenda, ha condannato il coordinatore dell’unità organizzativa dell’assessorato alla sanità al risarcimento in favore della Regione. [Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
Corte dei Conti, Sent. del 28.01.2011
http://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=2266&areaid=13
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