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Diritto Sanitario

17 Novembre 2011

Limiti alla alienazione della farmacia da parte del Comune


La vicenda
A seguito delle deliberazioni di revisione della pianta organica delle farmacie, un Comune esercitava il diritto di prelazione su una sede di nuova istituzione e ne affidava la gestione ad una società per azioni partecipata, a capitale misto pubblico-privato a maggioranza pubblica. Con successiva deliberazione consiliare, il Comune si impegnava a cedere a terzi la titolarità della farmacia comunale gestita dalla società per azioni e l’azienda commerciale connessa, individuando l’acquirente sulla base di una gara ad evidenza pubblica.

Principi di rilievo
La possibilità delle amministrazioni comunali di trasferire l’esercizio farmaceutico è stata espressamente contemplata dalla legge consentendosi il passaggio della titolarità decorsi tre anni dal conseguimento, alla stregua di quanto già previsto nei confronti delle strutture private.
È però sintomatico che la Legge n. 362/1991 riferisca l’applicabilità del principio alle farmacie gestite dal comune o da azienda municipalizzata o speciale, senza menzionare le gestioni a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti.
Nel caso specifico, la società, proprio perché costituita per la gestione del servizio farmaceutico, in conseguenza al trasferimento della titolarità della farmacia, sarebbe rimasta priva del socio di maggioranza e, comunque dell''oggetto sociale, con automatico avvio della procedura di liquidazione indipendentemente dalla volontà degli altri soci o dal verificarsi delle altre cause estintive previste dal codice civile.
Inoltre si è affermato che la finalità pubblica sottesa alla gestione del servizio da parte del comune implica che la circolazione della titolarità non possa essere dettata da motivi esclusivamente economici.

Epilogo
Il Consiglio di Stato ha confermato la illegittimità della procedura escludendo che il Comune potesse procedere all’alienazione della titolarità della farmacia e dell’azienda in presenza della società mista che ne curava la gestione. [Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net

Consiglio di Stato 21.03.2011

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