Diritto Sanitario
17 Novembre 2011Il principio della razionale distribuzione territoriale degli esercizi prevale sulle posizioni di rendita monopolistica.
La vicenda
La questione affrontata dal Consiglio di stato, era insorta a seguito della istituzione di una sede farmaceutica in deroga al criterio della popolazione che, per i comuni fino a 12.500 abitanti e con un limite di una farmacia per comune, prevede la possibilità per le regioni e le province autonome, di stabilire un limite di distanza per il quale la nuova struttura disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti, quando lo richiedano particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità, sentiti la Asl e l’Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio.
Il titolare dell’unica sede farmaceutica aveva impugnato la deliberazione con cui, in sede di revisione della pianta organica, veniva disposta l’istituzione della nuova sede in una frazione più piccola del comune, mentre l’Ente (il Comune) aveva giustificato la richiesta in relazione al numero degli ultrasessantacinquenni, in considerazione della distanza dal capoluogo, della operatività nella frazione di ambulatori medici e del collegamento tra frazione e capoluogo con due strade molto trafficate, in mancanza di comodi trasporti pubblici.
Principi di rilievo
Nell''ordinamento nazionale spetta all''amministrazione determinare, con propri provvedimenti soggetti al vaglio giurisdizionale, le ipotesi in cui il contingentamento delle farmacie nei comuni minori e in quelli con popolazione fino a 12.500 abitanti non consenta di conseguire una razionale e soddisfacente distribuzione territoriale degli esercizi, contemperando i vincoli con la salvaguardia della sicurezza e degli interessi dei consumatori anche attraverso la tutela della loro salute, evitando il prodursi di ingiustificate posizioni di rendita monopolistica perché finalizzati a garantire i livelli di reddito degli esercenti.
Il Consiglio di stato ha anche osservato che la misurazione della via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie deve essere effettuata in base al percorso ordinariamente più breve mediante una normale deambulazione, senza particolari ostacoli naturali e senza considerare la semplice osservanza delle disposizioni amministrative relative ai passaggi pedonali.
Epilogo
Il ricorso promosso dal farmacista è stato respinto, trovando conferma la sentenza di primo grado pronunciata dal Tar. [Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
Consiglio di Stato 09.02.2011
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