Diritto Sanitario
17 Novembre 2011Disciplina della rotazione e turnazione: no ai turni continuativi
Il fatto
Il titolare di una farmacia, sulla premessa di aver espletato da tempo immemorabile e in via continuativa il servizio notturno, impugnava taluni provvedimenti dell’Ordine dei farmacisti e dell’ASL con cui venivano previste turnazioni e rotazioni tra tutte le strutture cittadine. Attraverso gli atti contestati si revocava implicitamente l’autorizzazione a svolgere il servizio in via ininterrotta durante tutto il corso dell’anno. Il farmacista non pretendeva di essere l’unico titolare a poter esercitare durante le ore notturne, né di operare in regime di quasi monopolio, ma solo di poter espletare l’attività oltre i turni stabiliti nei provvedimenti di riorganizzazione.
Principi
Gli atti impugnati erano stati ancorati alla legge regionale (Puglia) in materia secondo cui il servizio notturno doveva essere garantito da un numero di strutture suscettibile di variare in relazione al numero di abitanti del comune, ma tale da costituire un numero fisso e non minimo. Conseguentemente il servizio doveva essere svolto a turno tra tutte le farmacie che si erano dichiarate disponibili: da ciò derivava che una medesima farmacia non avrebbe potuto esercitare in via continuativa, dovendo accettare l’alternanza con le altre. L’apertura notturna costituisce deroga al principio statuito a livello regionale di apertura al pubblico non oltre le otto ore giornaliere e la predisposizione di una tabella di turnazione realizza il carattere di specialità del servizio con la conseguente esclusione da turni ulteriori. L’esigenza dei titolari delle farmacie di svolgere liberamente il servizio nell’esercizio di una attività economica e l’esigenza di salvaguardare il bisogno degli utenti, deve confrontarsi anche con i diritti dei lavoratori dipendenti che potrebbero essere messi a rischio ove si concedesse di svolgere il servizio notturno secondo la voglia e la disponibilità dei titolari.
Epilogo
Il TAR ha rigettato il ricorso proposto. [Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
TAR Puglia 22.03.2011
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