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Diritto Sanitario

04 Settembre 2012

Istituzione di nuove farmacie al vaglio del giudice amministrativo


Il fatto
Il Decreto Legge n. 1/2012 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito in legge con modifiche il 23 marzo 2012, contempla il potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria (art. 11). L’intervento del legislatore ha inciso, tra gli altri aspetti, sulle norme concernenti il servizio farmaceutico, dettate dalla Legge n. 475/1968. La giurisprudenza amministrativa ha dovuto confrontarsi ed interpretare le nuove disposizioni applicandole ai casi concreti.

Il diritto
Il 2 agosto 2012, il Tar Basilicata ha accolto il ricorso proposto dalla titolare dell’unica farmacia esistente in un comune nel quale, con delibera di Giunta municipale, sentiti i pareri dell''azienda sanitaria e dell''Ordine provinciale dei farmacisti, in ragione del parametro secondo cui il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti con possibilità di attivazione di una ulteriore sede, qualora la popolazione eccedente sia superiore al 50% del parametro stesso, è stata individuata la nuova seconda struttura nel centro abitato ad una distanza di circa 400 metri da quella esistente. Il Tribunale amministrativo ha unicamente dato rilievo al vizio di incompetenza ritenendo spettante al Consiglio comunale e non alla Giunta il potere di decidere in ordine al dimensionamento e l’ubicazione delle sedi farmaceutiche, quale scelta fondamentale attinente alla vita sociale e civile della comunità locale.
Sul finire dello scorso luglio, il Tar Campania, sezione di Salerno, chiamato anch’esso a decidere in ordine alla legittima istituzione di nuove sedi farmaceutiche, in accoglimento del ricorso proposto da due farmacisti titolari farmacie nel centro storico, ha evidenziato alcuni interessanti profili interpretativi. La disposizione contenuta nella L. n. 475/1968 come modificata nel 2012, laddove prevede il parere obbligatorio dell’ordine professionale e della Asl, non appare consentire al Comune di prescinderne se non con idonea motivazione ancorata ai criteri sanciti dal legislatore. L’ente locale, nel caso specifico, si è discostato dalle puntuali indicazioni della Asl senza previa verifica dei bacini d’utenza, della attuale dislocazione delle farmacie nelle zone centrali e della reale consistenza geografica delle zone indicate come carenti.
Con sentenza depositata il 18 luglio 2012, Il Tar Veneto ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di Giunta municipale relative alla individuazione di una nuova sede farmaceutica nel territorio comunale ai sensi dell’art. 11 D.L. n. 1/2012, censurato per difetto di motivazione e illogicità nella scelta dell’ubicazione, situata non nelle frazioni, ma in posizione centrale con danno agli interessi della struttura già esistente. Il Collegio entrando nel merito della collocazione spaziale, confermandone la logicità ha sottolineato la intervenuta realizzazione degli obiettivi di implementazione della concorrenza e della distribuzione e miglior fruizione del servizio. 
I contributi giurisprudenziali in tema proiettano la prima dimensione applicativa della nuova disciplina che fissa taluni criteri di massima per l’identificazione delle zone suscettibili di incremento delle strutture, consentendo al giudice amministrativo di sindacare l’operato della P.A. che si discosti palesemente ed irragionevolmente dai parametri delineati.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]

Tar Basilicata agosto 2012; Tar Campania Sez. Salerno luglio 2012 e Tar Veneto luglio 2012

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