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Diritto Sanitario

11 Dicembre 2012

Turbamento del servizio per inaccessibilità in turno di reperibilità


Il fatto
“Mi trovo a pranzo e riapro dopo le ore 16”: la dicitura, riportata su un cartello con l’aggiunta del numero telefonico per le chiamate urgenti, è stata predisposta ed apposta dal titolare di una farmacia in turno di reperibilità il quale, secondo l’imputazione, chiusa la struttura, non era intervenuto alla chiamata di un genitore che, su indicazione del pediatra, aveva necessità di acquistare un farmaco antipiretico per fronteggiare un importante stato febbrile del figlio di diciotto mesi. L’imputazione ha riguardato una ipotesi di interruzione, sospensione o comunque turbamento del servizio di pubblica necessità, tale da costringere l’utente a recarsi presso un’altra sede farmaceutica. Dalla sentenza del tribunale, al di là delle diverse versioni della vicenda riportate in sintesi anche nel testo integrale della pronuncia di cassazione, risultava in sostanza la configurazione di un rifiuto a consegnare il farmaco da banco. Il Tribunale ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste, ritenendo che il rifiuto della singola prestazione non era idoneo ad integrare il reato ascritto, considerando la possibilità di ricorrere al pronto soccorso o alla farmacia di altro comune vicino, come accaduto poi effettivamente, al più potendosi configurare una mera irregolarità di eventuale rilievo disciplinare o il diverso reato di rifiuto di atti d''ufficio. Contro la pronuncia il PM ha proposto ricorso immediato. 

Il diritto
Lo stesso Tribunale ha ricordato che la richiesta di acquisto di un farmaco antipiretico proveniente da un cittadino sprovvisto di ricetta, in relazione a stati febbrili elevati nel corso dell''intervallo pomeridiano della farmacia di turno, configura uno stato di effettiva necessità e, come tale, richiede il tempestivo intervento del farmacista. L’obiettivo perseguito dalla disciplina dei turni per i giorni festivi e gli orari notturni è quello di assicurare la continuità del servizio che va apprezzata in relazione alle esigenze di salute peculiari che possono verificarsi anche in orari di normale chiusura delle sedi non in turno di reperibilità. La riduzione ragionata del numero di esercizi aperti al pubblico e la permanenza di esigenze contingenti di salute concorrono ad individuare nella singola struttura in turno un presidio indefettibile del complessivo disegno organizzativo volto ad assicurare la necessaria continuità del servizio farmaceutico. Quando la singola farmacia in turno di reperibilità risulti non accessibile all''utenza, vi è un obiettivo turbamento della regolarità del servizio farmaceutico nel suo complesso: il turbamento non viene escluso dalla disponibilità in zone contigue di altri punti reperibili, o di presidi ospedalieri. La Suprema corte, in conclusione, ha affermato il principio di diritto per il quale l''ingiustificata inottemperanza delle funzioni proprie del servizio farmaceutico da parte del responsabile di farmacia in turno di reperibilità integra il reato di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità. 

Esito del giudizio
La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata rinviando alla Corte d’appello per un nuovo giudizio. [Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]

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