Diritto Sanitario
22 Gennaio 2013Il fatto
Da una revisione apportata alle piante organiche delle sedi farmaceutiche provinciali diretta anche alla eliminazione di una eccessiva concentrazione di strutture ricadenti in una zona comprendente il centro cittadino, si è giunti ad un contenzioso con l’Ente comunale e la Regione Campania con conferma in primo grado (TAR) delle ragioni della pubblica amministrazione.
Nel provvedimento regionale impugnato si dava prevalenza al parere comunale rispetto a quello della Asl e venivano precisati i motivi per cui la soluzione dell’Ente locale veniva preferita a quella dell’Azienda Sanitaria che si riteneva non assicurasse adeguata assistenza farmaceutica a un quartiere sprovvisto di struttura.
La vicenda è stata sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato che lo scorso novembre ha definitivamente pronunciato sulla questione.
L’appellante ha ribadito il difetto di istruttoria assumendo che erroneamente la sentenza avrebbe omesso di rilevare la illegittimità della procedura di revisione per aver considerato il solo criterio demografico tralasciando completamente il riferimento al criterio topografico.
Il diritto
Il Consiglio di Stato ha rigettato la censura relativa alla mancata utilizzazione del criterio topografico.
Con riferimento alla istituzione e pianificazione delle sedi farmaceutiche vale la regola generale secondo cui vi deve essere un certo rapporto numerico fra le farmacie e la popolazione residente: questo è ciò che comunemente si definisce criterio demografico. Al criterio demografico si contrappone quello topografico, il quale consiste nel potere di inserire in pianta organica una sede farmaceutica aggiuntiva in deroga al rapporto numerico ordinario; si tratta cioè di una sede che non potrebbe essere istituita in base al criterio demografico, ma la cui istituzione è giustificata, in via eccezionale, dall’esigenza di dotare di servizio farmaceutico una località isolata; in tal caso però la farmacia istituita in deroga deve collocarsi, rispetto alle altre farmacie, ad una distanza considerevolmente superiore a quella ordinaria.
Il Collegio ha chiarito che se il ricorrente ha inteso contestare la mancata istituzione nella località isolata di una farmacia aggiuntiva in deroga al criterio della popolazione, nel caso specifico il meccanismo non poteva comunque essere utilizzato tenuto conto del numero di abitanti del Comune superiore a 12.500.
Esito del procedimento
il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
Per approfondire l’argomento, Consiglio di Stato 24.11.2012 su www.dirittosanitario.net al seguente link: http://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=2730&areaid=13
Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!
POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
28/12/2019
Per contrastare la compravendita illegale di farmaci per uso veterinario il Ministero sta studiando un logo, un bollino di qualità sulla falsa riga di quanto fatto per le farmaciePer...
27/12/2019
La Commissione europea ha approvato upadacitinib (Rinvoq) per il trattamento dell'artrite reumatoide attiva di grado da moderato a severoLa Commissione europea ha approvato upadacitinib (Rinvoq) per...
27/12/2019
Solo il 2% delle farmaciste donne possiede una farmacia nonostante rappresentino il 62% della forza lavoro, è quanto emerge dal sondaggio "Survey of registered pharmacy professionals 2019" del...
A cura di Lara Figini
27/12/2019
Acquistare i farmaci su internet attraverso siti non autorizzati è un fenomeno in continua crescita e l'unica arma per contrastarlo resta l'educazione sanitaria e l'orientamento dei cittadini...
©2025 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Via Spadolini, 7 - 20141 Milano (Italy)