Diritto Sanitario
02 Aprile 2013Il fatto
Il provvedimento comunale contenente l’autorizzazione ad ampliare da 8 a 10 mesi l’apertura della succursale per accresciute esigenze della popolazione residente è suscettibile di censure. I titolari delle sedi farmaceutiche hanno un generale interesse alla razionale distribuzione territoriale degli esercizi e tanto l’istituzione di farmacie succursali quanto le modifiche alle loro modalità operative sono idonee ad incidere sulle condizioni di mercato preesistenti. Il Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia del TAR dichiarativa della illegittimità dell’ordinanza sindacale impugnata dal titolare di altra struttura presente sul territorio.
Profili giuridici
L’eccessiva estensione dei mesi di apertura, nonostante la distanza più o meno ampia fra le sedi, determina una sostanziale assimilazione della farmacia succursale ad un ulteriore polo di vendita ed una illegittima integrazione della rete distributiva ordinaria a svantaggio delle altre farmacie. Il testo unico delle leggi sanitarie consente l’istituzione di farmacie succursali in tutte le località in cui in determinate stagioni dell’anno vi sia un particolare afflusso di popolazione non residente. La norma non è inserita fra quelle che regolano la pianificazione delle strutture farmaceutiche che hanno come base di riferimento la popolazione residente e non quella stagionale configurando un provvedimento da assumersi caso per caso. Le finalità alle quali sono destinate le farmacie succursali si delineano come integrative e complementari rispetto a quelle istituzionalmente proprie della pianificazione ordinaria, nel senso che all’assistenza farmaceutica aggiuntiva a carattere stagionale può farsi ricorso esclusivamente se e dove esista un afflusso di popolazione non residente tale da rendere inadeguata la normale rete, ponderata alle esigenze della sola popolazione residente
Esito del procedimento
Il Consiglio di Stato ha confermato l’illegittimità dei provvedimenti adottati dal Comune.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
Per approfondire, Consiglio di Stato 25 marzo 2013, su www.dirittosanitario.net al seguente link:
http://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=2768&areaid=13
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