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Diritto Sanitario

25 Giugno 2013

La Consulta decide su alcune leggi regionali in materia di cannabinoidi


La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di alcune norme contenute nella legge regionale Liguria n. 26/2012 recante “Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche”. Secondo la difesa del presidente del Consiglio dei ministri, il legislatore regionale avrebbe invaso la competenza statale in materia di qualificazione e classificazione dei farmaci nonché di regolamentazione del relativo regime di dispensazione compresa l’individuazione degli specialisti abilitati a prescriverli e i relativi impieghi terapeutici, ponendosi in contrasto con alcuni principi fondamentali della legislazione nazionale in materia di tutela della salute. Tra le altre disposizioni è stata censurata la norma regionale nella parte in cui enunciava che: 

«i derivati della cannabis, sotto forma di specialità medicinali o di preparati galenici magistrali, possono essere prescritti dal medico specialista delle seguenti discipline: anestesia e rianimazione, oncologia e neurologia» (comma 1) e che «i farmaci cannabinoidi sono a carico del Servizio Sanitario Regionale e sono prescritti dai medici di medicina generale, previa indicazione terapeutica formulata dai medici specialisti di cui al comma 1. In tale indicazione lo specialista stabilisce la durata del piano terapeutico e la sua ripetibilità» (comma 2).

La Consulta ha osservato che il legislatore statale, nell’esercizio della sua competenza concorrente in materia di tutela della salute, è più volte intervenuto per individuare i principi fondamentali volti a regolare le modalità di immissione in commercio e di somministrazione dei farmaci. La classificazione dei farmaci e la regolamentazione del relativo regime di dispensazione sono definite dalle leggi statali per garantire l’uniformità sul territorio nazionale delle modalità di prescrizione e impiego degli stessi. Le disposizioni statali, a loro volta, rinviano, per l’applicazione del principio, alle indicazioni di dettaglio contenute nell’atto con il quale l’Aifa autorizza l’immissione in commercio del medicinale o principio attivo. La norma in questione viola l’art. 117 comma III della Costituzione perché, indicando i medici specialisti abilitati a prescrivere i farmaci cannabinoidi e definendo le relative indicazioni terapeutiche, interferisce con la competenza dello Stato a individuare, con norme di principio tese a garantire l’uniformità delle modalità di prescrizione dei medicinali nel territorio nazionale, gli specialisti abilitati alla prescrizione del farmaco o principio attivo, nonché i relativi impieghi terapeutici. L’interferenza determina, in concreto, un contrasto tra la disposizione impugnata e le indicazioni contenute nella determinazione Aifa che ha autorizzato l’immissione in commercio dell’unico medicinale cannabinoide presente nel mercato italiano. Il prodotto è classificato, ai fini della fornitura, come «medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - neurologo», e in relazione alle indicazioni terapeutiche, si stabilisce che il farmaco è indicato come trattamento per alleviare i sintomi in pazienti adulti affetti da spasticità da moderata a grave dovuta alla sclerosi multipla che non hanno manifestato una risposta adeguata ad altri medicinali antispastici e che hanno mostrato un miglioramento clinicamente significativo dei sintomi associati alla spasticità nel corso di un periodo di prova iniziale della terapia.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]

Corte Costituzionale 20.06.2013

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