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Diritto Sanitario

24 Settembre 2013

Adeguamento pianta organica: la distribuzione deve essere equilibrata


Il fatto
Un Comune campano, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 1/2012 convertito dalla Legge n. 27/12, ha provveduto con delibera di giunta comunale all’adeguamento della pianta organica delle strutture farmaceutiche. Il numero delle sedi è stato aumentato da 17 a 20, e sono state individuate le aree di pertinenza delle nuove farmacie ridimensionando inevitabilmente talune preesistenti. Il titolare di una delle farmacie già in esercizio, ha impugnato la delibera davanti al Tar Campania deducendo vari motivi di legittimità. Il giudice amministrativo di primo grado ha respinto il ricorso e la farmacia ha proposto appello dinanzi al Consiglio di stato. 

Profili giuridici
Il Consiglio di stato, in relazione al profilo della individuazione delle zone dove collocare le nuove farmacie, ha precisato che se la norma dispone che in un Comune debba esservi una farmacia ogni 3300 abitanti, ciò non significa che la popolazione delle singole zone debba corrispondere precisamente a questo numero. È vero che la distribuzione delle farmacie rispetto al territorio e alla popolazione dev’essere per quanto possibile equilibrata, ma non vi sono vincoli precisi anche per la ovvia considerazione che nessuno degli utenti è obbligato a servirsi della farmacia alla cui zona appartiene nominalmente la sua residenza; la delimitazione delle zone non ha questa funzione, ma solo quella di vincolare l’esercente a mantenere il suo esercizio all’interno di quel perimetro. D’altra parte nella pianificazione delle zone si deve tener conto anche di fattori diversi dal numero dei residenti: ad esempio le distanze. Sempre il relazione al tema della individuazione delle zone, si deve presumere che gli amministratori comunali ed i funzionari abbiano una certa conoscenza del loro territorio e di come sia distribuita la popolazione, anche senza commissionare un’apposita ricerca statistica a sostegno della scelta. Tale presunzione può ammettere prova contraria, ma bisognerebbe che la prova contraria fosse data in concreto, attraverso una rigorosa analisi che dimostri come la scelta fatta sia manifestamente errata in quanto fondata su dati inveritieri. Il titolare ricorrente ha contestato inoltre il mancato avviso di procedimento nei suoi confronti ai sensi dell’art. 7 Legge n. 241/90. In proposito il Collegio, tra gli altri aspetti, ha osservato che le scadenze previste dal legislatore erano incompatibili con un sub-procedimento di partecipazione dei titolari di farmacia nel Comune. A parte ciò è sembrata comunque prevalente la considerazione che i farmacisti già titolari di farmacia non potevano considerarsi destinatari “diretti” del provvedimento da emanare, giacché l’oggetto proprio di questo era l’istituzione, quasi interamente vincolata di nuove sedi farmaceutiche: solo di riflesso, ossia indirettamente, ciò può risolversi in una diminuzione della potenziale clientela delle altre strutture.

Esito del giudizio
Il Consiglio di stato ha rigettato l’appello.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net

Consiglio di Stato 19.09.2013

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