Diritto Sanitario
27 Gennaio 2014Il fatto
Il titolare di una struttura farmaceutica collocata sul territorio di un comune, nel giugno 2012, rappresentando che la propria farmacia si trovava a servire una zona al confine scarsamente abitata, ha chiesto al Tribunale amministrativo competente l’annullamento della determinazione adottata da un comune limitrofo avente ad oggetto l’individuazione di complessive cinque nuove sedi di cui due in prossimità del confine di interesse.
Profili giuridici
Il Collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione ed interesse ad agire in capo al ricorrente essendo stato richiesto l’annullamento di un atto adottato da un comune diverso da quello di collocazione della farmacia.
Il legislatore, ha osservato il TAR, pur avendo a disposizione varie autorità sovracomunali, prima fra tutte la Regione, alle quali avrebbe potuto affidare il coordinamento delle piante organiche dei comuni limitrofi, nulla ha previsto sul punto, ritenendo ogni comune libero di individuare la propria pianta organica a prescindere da quella dei comuni vicini.
Ciò osta alla possibilità che il titolare di sede farmaceutica collocata in un comune possa impugnare la pianta organica di un altro anche se confinante, fermo restando il diritto a che le farmacie di nuova istituzione siano situate ad una distanza non inferiore a 200 metri.
A ragionare diversamente, altrimenti, sarebbe sempre possibile sindacare a posteriori le determinazioni di qualsiasi comune, pur in assenza di qualsiasi strumento che consenta a priori di poter garantire la legittimità delle scelte programmatorie adottate dalla competente amministrazione.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
Per approfondire, TAR Sicilia – Palermo 13.12.2013, su www.dirittosanitario.net
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