Diritto Sanitario
22 Aprile 2014Il fatto
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Roma, con sentenza depositata nei primi giorni di luglio 2013 aveva accolto il ricorso proposto da due titolari di farmacie avverso la deliberazione della Giunta comunale recante la revisione straordinaria per il 2012 della pianta organica, con l’istituzione di 119 nuove sedi farmaceutiche ai sensi dell’art. 11 del D.L. n. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012 e con particolare riferimento a due di esse. Il Tar ritenne fondata la censura di incompetenza della Giunta comunale in materia, osservando che l’atto di istituzione e localizzazione di nuove farmacie costituisce esercizio di un potere del Comune di tipo programmatico, con riflessi sulla pianificazione e organizzazione del servizio farmaceutico nel territorio comunale, e quindi, pur in presenza di pronunce contrastanti e dell’abrogazione dell’art. 2 della legge n. 475/1968 che prevedeva la competenza del Consiglio comunale, lo stesso attiene a un pubblico servizio di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico ordinamento degli enti locali) che attribuisce l’organizzazione dei pubblici servizi al Consiglio comunale.
Profili giuridici
Il Comune chiamato in giudizio dai due farmacisti ha proposto appello contro la pronuncia del Tar ribadendo, tra gli altri aspetti, appunto la competenza della Giunta comunale. Il Consiglio di stato si è uniformato alle precedenti decisioni in tema (4669/2013 e la n. 4257/2013) con le quali veniva individuato nella Giunta l’organo comunale deputato all’adozione dei provvedimenti in questione.
Esito del giudizio
Il Consiglio di stato ha accolto l’appello principale e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha respinto il ricorso di primo grado.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
Consiglio di Stato 15.04.2014
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